Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6006 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13935/2019 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in Bellona (CE), in via

Caporale di Lello, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele

Russo, in virtù di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 901/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.I., proveniente dalla terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Cagliari, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso nel dicembre 2016, l’adito Tribunale di Cagliari ha integralmente respinto il ricorso.

Il richiedente ha impugnato tale decisione, in relazione ai temi della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanti alla Corte di Appello di Cagliari. Questa ha respinto l’impugnazione, con sentenza depositata in data 23 ottobre 2018.

2.- La Corte territoriale ha rilevato, in proposito, che il racconto dell’espatrio, e delle sue ragioni, è risultato, “oltre che illogico e incoerente, generico, stereotipato e scarsamente circonstanziato”; che, comunque, i fatti riferiti non rientrano nell’ambito delle fattispecie normative delineate nelle norme del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); che, quanto all’ipotesi di cui alla lettera c) di questa disposizione, il report Amnesty International 2017/2018 attesta l’attuale presenza in Senegal di un contesto che, “pur lontano da uno standard di civiltà avanzata nella tutela di alcuni diritti fondamentali, non integra una situazione di violenza indiscriminata”; che il “passaggio” in Libia è stato di mera transizione e per un tempo limitato.

“Nulla è stato dedotto” – ha poi osservato la Corte cagliaritana in relazione alla richiesta protezione umanitaria – “su condizioni soggettive e oggettive individuali di vulnerabilità dell’appellante”.

3.- Avverso questa sentenza S.I. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo.

Il Ministero ha depositato un “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di potere partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1,

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente assume “violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione alla Convenzione di Ginevra del 1951, direttiva 2011/95 UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83 CE), D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 25 del 2008, D.Lgs. n. 286 del 1998; omessa e/o contraddizione motivazione, comunque errata e illegittima”.

Ritiene dunque il ricorrente che le motivazioni addotte dalla Corte di Appello in punto di riconoscimento della protezione sussidiaria sono “generiche ed erronee e omettono di considerare che, nel caso di specie, le autorità statali non sono in grado di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali”; che è “carente e apparente” la motivazione addotta in tema di valutazione di credibilità; che comunque appare “instabile” la “situazione politica ed economica e religiosa” del Senegal, come pure della Libia, Paese di transito nel viaggio migratorio del richiedente; che il fatto di non vivere nella regione del Casamance non esclude che il richiedente possa venire a subire gli effetti della gravissima situazione presente in quel territorio.

Con riferimento al tema della protezione umanitaria, il ricorrente sottolinea che, ove fosse rimpatriato in Senegal, “si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità” e che, nel transito in Libia, “è rimasto inevitabilmente coinvolto nei gravi fatti che hanno interessato tale nazione”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione di (non) credibilità della narrazione del ricorrente, se effettuata secondo i criteri previsti dalla legge, “dà luogo a un apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice di merito” (cfr., per tutte, Cass., 9 luglio 2020, n. 14674). Le censure promosse dal ricorrente al riguardo intendono, propriamente, mettere in discussione l’accertamento così compiuto dalla Corte cagliaritana. Che, d’altra parte, documenta – con fonti attendibili e aggiornate – la situazione che il Senegal attualmente presenta: richiamando, tra l’altro, lo stesso report evocato dal ricorrente (Amnesty International 2017/2018) e pure ricomprendendo, nell’arco della sua indagine, la regione del Casamance (cfr. sentenza, p. 6).

Quanto poi al tema della protezione umanitaria, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, se il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi, che impongano di offrire tutela a situazione di vulnerabilità individuale, è comunque “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass., 2 luglio 2020, n. 13573).

Con specifico riguardo alla condizione personale del richiedente, tuttavia, il ricorso non va oltre le enunciazioni sopra riportate, in sè stesse inidonee, sul piano oggettivo, a rappresentare in termini concreti una situazione di vulnerabilità che risulti specifica alla persona del richiedente.

6.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, posto l’atto depositato da Ministero (sopra, n. 3) non equivale a costituzione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA