Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6005 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 11/03/2010), n.6005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5189/2009 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore; della Società,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO N. 25/b, presso lo studio

dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.I.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1662/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

del 20/12/07, depositata il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERZI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con un motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1662/2007 depositata il 19 febbraio 2008 che, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso il decreto ingiuntivo emesso a suo carico su ricorso dell’odierna intimata, avente ad oggetto le somme relative alle ritenute fiscali e previdenziali operate da Poste sulle somme che era stata condannata a pagare alla predetta a titolo di retribuzione a seguito della declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e già corrisposte all’opposta non al lordo ma al netto delle ritenute stesse.

L’intimata non si è costituita.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo Poste Italiane, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2115 c.c., L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, e vizio di motivazione, sostiene che la corretta interpretazione delle norme citate è nel senso che, quantomeno nel caso di pagamento di arretrati retributivi, i contributi a carico dei lavoratori versati dal datore di lavoro possono essere da questi trattenuti all’atto dell’erogazione del dovuto.

Il ricorso è infondato. La Corte si è ripetutamente occupata della questione posta con la presente controversia, e proprio riguardo a fattispecie identica a quella in esame ha affermato il principio di diritto secondo il quale la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva a carico del lavoratore è prevista dalla L. n. 218 del 1952, art. 19, in relazione alle sole retribuzioni corrisposte alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. Nel caso invece di pagamento tardivo dei contributi, il diritto di rivalsa, ai sensi dell’art. 23 della stessa legge, non sussiste, anche se il ritardo, come nella specie, sia conseguenza del tardivo pagamento della retribuzione (Cass. 4 febbraio 2008 n. 8800, 7 luglio 2008 n. 18584, 17 febbraio 2009 n. 3782, 17 marzo 2009 n. 6448).

Il ricorso va pertanto rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, non essendosi l’intimata costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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