Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6005 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 6005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6774-2016 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

QUESTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso il decreto n. 52455/2015 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Mannias Itala difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 6774/16 proposto da A.O. nei confronti del Ministero dell’Interno + 1 il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

A.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Roma che ne aveva convalidato il trattenimento a seguito del decreto di respingimento emesso dal Questore di Agrigento. L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione.

Col primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l’incompetenza del Giudice di pace chiamato a convalidare la proroga del suo trattenimento perchè contrasterebbe col dettato normativo.

Per il ricorrente spetterebbe al Tribunale ordinario decidere sulla richiesta di convalida del trattenimento disposta in pendenza di procedimento di riconoscimento della protezione internazionale secondo quanto si evince dalla lettura del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21. Col secondo motivo la ricorrente a sostegno del suo ricorso lamenta inoltre il mancato rispetto dei trenta giorni circa la proroga del trattenimento disposta dal Tribunale.

Come ulteriore motivo a sostegno del suo ricorso solleva la reiterata richiesta di proroga, richiesta fatta per ulteriori 30 giorni rispetto a quelli già legittimamente richiesti.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che competente è il tribunale, in composizione monocratica, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 21, comma 2, e non il giudice di pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione ove sia ancora pendente il termine per l’impugnazione del diniego di protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, dovendosi riconoscere anche a quest’ultimo la qualifica di richiedente asilo giusta le previsioni dell’art. 2, lett. c) e d), della direttiva 2005/85 CE sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello “status” di rifugiato (Cass. 19336/15; Cass. 13536/14; Cass. 8401/14).

Conformemente a tale consolidata giurisprudenza si evince che il Giudice di Pace ha erroneamente respinto l’eccezione di incompetenza mossa dalla ricorrente affermando la propria competenza spettante invece al Tribunale come dimostrato.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 16.05.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma e cassazione del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso,dichiara la competenza del tribunale di Roma, cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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