Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6005 del 04/03/2021
Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1175/2019 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tuveri n. 66,
presso lo studio dell’avv. Alberto Russo, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 503/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 31/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/11/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.- D.M., proveniente dalla terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Cagliari, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.
Con provvedimento emesso nel settembre 2017, l’adito Tribunale di Cagliari ha integralmente respinto il ricorso.
Il richiedente ha impugnato tale decisione, in relazione ai temi della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanti alla Corte di Appello di Cagliari. Che ha respinto l’impugnazione, con sentenza depositata in data 31 maggio 2018.
2.- La Corte territoriale ha rilevato, in proposito, che il racconto dell’espatrio, e delle sue ragioni, risultava del tutto generico: “nessuna notizia sulla città di (OMISSIS) il D. seppe riferire”; “ignorava il nome del fiume (OMISSIS), pur svolgendo attività di pesca”. Per concludere che lo stesso non poteva essere ritenuto credibile. Con diffusa esposizione ha poi escluso, anche richiamando apposte fonti d’informazione, che il Mali sia attraversato da una situazione di conflitto generalizzato. Ha ancora rilevato che le “condizioni di povertà in cui versa il Mali non giustificano il riconoscimento della misura della protezione umanitaria”.
3.- Avverso questa pronuncia, D.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso censura la decisione della Corte cagliaritana: (i) col primo motivo, per violazione degli artt. 2 e 9 direttiva 2004/83 CE, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 7, per avere la Corte di Appello errato nella lettura della ragioni poste a fondamento dell’appello (questa “argomentava che il richiedente chiedesse protezione per essersi sottratto al giudizio di leva, quando invece avrebbe temuto l’arruolamento in un gruppo di ribelli”); (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 8 CEDU, per non avere considerato che, nella memoria ex art. 190 c.p.c., il richiedente ha “allegato un contratto di lavoro subordinato”.
5.- Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo non si confronta con la motivazione addotta dalla Corte cagliaritana in punto di non credibilità della narrazione del richiedente. Questa, infatti, si è basata su rilievi diversi da quelli attinente al tema dell'”arruolamento” del richiedente; e basati sulla genericità, se non indeterminatezza, dei riferimenti spaziali indicati nel racconto.
Il secondo dei motivi proprosti non rispetta, prima di ogni altra cosa, il necessario requisiti di autosufficienza del ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., non venendo indicati neppure i termini del contratto di lavoro che pure si assume di avere allegato nel corso del giudizio del merito.
6.- Non vi è luogo di provvedere per le spese del presente giudizio, data la mancata costituzione del Ministero.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021