Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6004 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 23/02/2022), n.6004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36510-2019 proposto da:
ELME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA, 97, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO ALIANELLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CLAUDIO ALIANELLO;
– ricorrente –
Contro
A.M. s.p.a. in amministrazione straordinaria;
– intimata –
avverso la sentenza n. 611/2019 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA,
depositata il 03.05.2019; Data pubblicazione 23/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12.10.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO
LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
rilevato che:
con sentenza del 3.5.2019 la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da Elme s.r.l. con aggravio delle spese del grado avverso la sentenza del 3.6.2015 del Tribunale di Ancona;
la predetta sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda revocatoria proposta dalla amministrazione straordinaria della A.M. s.p.a. ex art. 67 L. Fall., relativamente a pagamenti di forniture eseguiti dalla società a favore della Elme per la somma complessiva di Euro
241.959,20 nei sei mesi antecedenti l’ammissione alla procedura concorsuale, oltre i termini di scadenza convenzionalmente pattuiti e con modalità e tempi anomali, dovendosi presumere la scientia decoctionis in capo alla Elme;
secondo la Corte di appello era inammissibile il motivo di appello circa l’eccezione – comunque infondata – di difetto di legittimazione attiva dei Commissari straordinari; era infondato il motivo di appello circa l’eccezione di decadenza, dovendosi ritenere tempestiva ai fini dell’interruzione la consegna dell’atto introduttivo all’ufficiale giudiziario per la notifica; non ricorrevano i presupposti per l’esenzione dalla revocatoria di cui all’art. 67 L. Fall., comma 3, lett. a), non essendo, in particolare, stata dimostrata l’esistenza di una prassi di pagamenti tardivi rispetto ai termini di scadenza; ha ritenuto dimostrata in via indiziaria la scientia decoctionis;
avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 2.12.2019 ha proposto ricorso per cassazione la Elme, svolgendo tre motivi, mentre la parte intimata A.M. s.p.a. in amm.straord. non si è costituita;
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
la parte ricorrente ha illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese;
Diritto
RITENUTO
che:
con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 149 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, la ricorrente contesta l’esistenza di certezza della prova circa il momento di consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario per la notifica;
il primo motivo, in tema di violazione art. 149 c.p.c. e di prova della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza più recente della Corte e quindi inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.;
secondo questo orientamento, ormai consolidato, in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione, è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso (Sez. 5, n. 3755 del 25.02.2015, Rv. 634563 – 01; Sez. 3, n. 27538 del 21.11.2017, Rv. 646467 – 01; Sez. 1, n. 13640 del 30.05.2013, Rv. 626362 -01; nonché Sez. 2, n. 8862 del 10.4.2018) con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 67L. Fall., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3)”, la ricorrente censura le modalità del ricorso alla prova presuntiva in tema di conoscenza dello stato di insolvenza del debitore in capo alla creditrice Elme;
il secondo motivo, in tema di violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 67 della L. Fall. appare inammissibile, perché articola una contestazione dell’accertamento del fatto e della valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione nei ristretti limiti del “minimo costituzionale” attualmente consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, dell’omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti.
con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, non essendo state valutate le condizioni soggettive dell’accipiens Elme s.r.l. e invoca l’intervento nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione;
il vizio di omesso esame di fatto decisivo (condizioni soggettive dell’accipiens, ossia dimensioni ridotte e familiari, non contiguità territoriale) è stato dedotto solo genericamente e comunque non attiene a una circostanza decisiva;
la contestazione inoltre appare riversata nel merito della valutazione delle prove compiute dalla Corte di appello (fra cui spicca anche una lettera circolare indirizzata a tutti i fornitori) sorretta da motivazione superiore al minimo costituzionale;
le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente circa l’anomalia e l’abnormità della sentenza impugnata per il suo contrasto con altre decisioni di merito (e la correlata invocazione di esigenze di nomofilachia) appaiono palesemente inammissibili sia perché la nomofilachia attiene alla omologazione dei principi giuridici e non alle valutazioni di fatto e di merito di singole vicende, sia perché ciascun collegio decidente è libero di valutare la fattispecie sottopostagli, salvi di volta in volta i rimedi impugnatori, sia, infine, perché non vi è alcun elemento per valutare la correttezza o meno delle decisioni di altre controversie, rese fra diverse parti e sulla scorta di differenti materiali istruttori;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione della parte intimata.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022