Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6004 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 11/03/2010), n.6004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO N. 25/b, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.B.M., G.A., G.S., F.
A.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1659/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
del 20/12/07, depositata il 19/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Poste Italiane s.p.a. ricorre per Cassazione con un motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1659/2007 depositata il 19 febbraio 2008 che, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le opposizioni proposte dall’odierna ricorrente avverso i decreti ingiuntivi emessi a suo carico su ricorso degli odierni intimati, aventi ad oggetto le somme relative alle ritenute fiscali e previdenziali operate da Poste sulle somme che era stata condannata a pagare ai predetti a titolo di retribuzione a seguito della declaratoria di nullita’ del termine apposto ai contratti a tempo determinato e gia’ corrisposte agli opposti non al lordo ma al netto delle ritenute stesse.
Nessuno degli intimati si e’ costituito.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo Poste Italiane, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2115 c.c. della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 e vizio di motivazione, sostiene che la corretta interpretazione delle norme citate e’ nel senso che, quantomeno nel caso di pagamento di arretrati retributivi, i contributi a carico dei lavoratori versati dal datore di lavoro possono essere da questi trattenuti all’atto dell’erogazione del dovuto.
Preliminarmente, si osserva che per quanto riguarda l’intimata G.A. Poste ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sicche’ puo’ dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Lo stesso ricorso e’ inammissibile nei confronti di F.A. M., perche’ il procedimento di notificazione non risulta perfezionato. Infatti, non e’ stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario ha proceduto alla notifica.
Nel merito, il ricorso e’ infondato. La Corte si e’ ripetutamente occupata della questione posta con la presente controversia, e proprio riguardo a fattispecie identica a quella in esame ha affermato il principio di diritto secondo il quale la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva a carico del lavoratore e’ prevista dalla L. n. 218 del 1952, art. 19 in relazione alle sole retribuzioni corrisposte alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. Nel caso invece di pagamento tardivo dei contributi, il diritto di rivalsa, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 23, non sussiste, anche se il ritardo, come nella specie, sia conseguenza del tardivo pagamento della retribuzione (Cass. 4 febbraio 2008 n. 8800, 7 luglio 2008 n. 18584, 17 febbraio 2009 n. 3782, 17 marzo 2009 n. 6448).
Il ricorso va pertanto rigettato nei confronti degli altri lavoratori.
Nulla per le spese, non essendovi stata costituzione di nessuno degli intimati.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara estinto il giudizio nei confronti di G.A..
Dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di F.A.M. e lo rigetta nei confronti degli altri. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010