Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6004 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21552-2018 proposto da:

C.M.G., A.A. e C.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO n. 46, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ANTONIO CUTRUPI, rappresentati e difesi

dall’avvocato PAOLA COLOMBINI;

– ricorrenti –

contro

S.M., S.G.M. e SC.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO n.

20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VINCENTI, rappresentati

e difesi dagli avvocati MAURIZIO ROMOLO e GABRIELLA RUGGIERO;

– controricorrenti –

e contro

C.F., C.I. e C.S.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 134/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 25.9.1990 C.D. e Co.Sa. convenivano in giudizio M.P., M.A., Mu.Ag., S.C., S.I., S.E. e s.g. innanzi la Pretura di Reggio Calabria per ottenere la dichiarazione di usucapione, in loro favore, di un terreno sito in territorio del Comune di (OMISSIS). Dopo la chiusura dell’istruttoria si costituivano in giudizio tardivamente, spiegando intervento volontario, S.G.M., in proprio e nella qualità di procuratore generale di S.E., S.M. e Sc.Gi., a loro volta eredi testamentarie della defunta S.C., a sua volta erede dell’unico originario proprietario del fondo S.F.G.. Gli intervenienti, resistendo alla domanda, allegavano che C.D. aveva acquisito il rapporto di fatto con la res in forza di rapporto di colonia parziaria a suo tempo intrattenuto con lo S.F.G., giusta scrittura privata del (OMISSIS).

Con sentenza n. 1/2008 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione stralcio, rigettava la domanda compensando le spese, ritenendo – per quanto qui interessa – che gli attori non avessero dimostrato il possesso pieno, pubblico, pacifico e ininterrotto del terreno di cui è causa.

Interponevano appello gli originari attori e si costituivano gli appellati, già intervenienti in prime cure, resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 134/2018, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l’impugnazione.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione C.M.G., A.A. e C.G. affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso S.M., S.G.M. e Sc.Gi.. C.F., C.I. e C.S., intimate, non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano il travisamento delle risultanze della prova testimoniale, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese da alcuni testi all’udienza del 28.2.1992, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente tale prova ai fini della richiesta pronuncia di dichiarazione di usucapione, trascurando circostanze fattuali emerse in fase istruttoria. Ad avviso dei ricorrenti, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare il fatto che i testi B. e S. avevano entrambi affermato di non aver mai visto, sul terreno in contestazione, altri soggetti diversi dagli attori.

La censura è inammissibile, alla luce del principio – che in questa sede è opportuno ribadire – secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014 Rv.631330).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei riguardi dei contro ricorrenti. Nulla invece per gli altri intimati, in difetto di svolgimento di attività difensiva, da parte di costoro, nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, nei confronti dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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