Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6003 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 11/03/2010), n.6003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/b, presso lo studio dell’avvocato

PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., M.D., M.A.,

MO.AR., N.N., N.R., C.

A.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1661/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

del 20/12/07, depositata il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

è presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Poste Italiane s.p.a. ricorre per Cassazione con un motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le opposizioni proposte dall’odierna ricorrente avverso i decreti ingiuntivi emessi a suo carico su ricorso degli odierni intimati, aventi ad oggetto le somme relative alle ritenute fiscali e previdenziali operate da Poste sulle somme che era stata condannata a pagare ai predetti a titolo di retribuzione a seguito della declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e già corrisposte agli opposti non al lordo ma al netto delle ritenute stesse.

Nessuno degli intimati si è costituito.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo Poste Italiane, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2115 c.c. e della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 e vizio di motivazione, sostiene che la corretta interpretazione delle norme citate è nel senso che, quantomeno nel caso di pagamento di arretrati retributivi, i contributi a carico dei lavoratori versati dal datore di lavoro possono essere da questi trattenuti all’atto dell’erogazione del dovuto.

Preliminarmente, si osserva che per quanto riguarda l’intimata N.R. Poste ha depositato atto di rinuncia al ricorso, onde può dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Lo stesso ricorso è inammissibile nei confronti di N.N. perchè il procedimento di notificazione non risulta perfezionato.

Infatti, non è stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario ha proceduto alla notifica.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte si è ripetutamele occupata della questione posta con la presente controversia, e proprio riguardo a fattispecie identica a quella in esame ha affermato il principio di diritto secondo il quale la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva a carico del lavoratore è prevista dalla L. n. 218 del 1952, art. 19 in relazione alle sole retribuzioni corrisposte alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. Nel caso invece di pagamento tardivo dei contributi, il diritto di rivalsa, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 23, non sussiste, anche se il ritardo, come nella specie, sia conseguenza del tardivo pagamento della retribuzione (Cass. 4 febbraio 2008 n. 8800, 7 luglio 2008 n. 18584, 17 febbraio 2009 n. 3782, 17 marzo 2009 n. 6448).

Il ricorso va pertanto rigettato nei confronti degli altri lavoratori.

Nulla per le spese, non essendovi stata costituzione di nessuno degli intimati.

PQM

LA CORTE Dichiara estinto il giudizio nei confronti di N.R..

Dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di N.N. e lo rigetta nei confronti degli altri. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA