Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6002 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 23/02/2022), n.6002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3591/2021 R.G. proposto da:

C.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Franca Milenza

Castronuovo, con domicilio eletto in Roma, via Agri, n. 1, presso lo

studio dell’Avv. Massimo Nappi;

– ricorrente –

contro

G.D., rappresentato e difeso dagli Avv. Elena M.L. Della

Berta e Chiara Francesca Della Berta, con domicilio eletto in Roma,

via B. Molossi, n. 13, presso lo studio dell’Avv. Laura Del Buono;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1928/20,

depositata il 21 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 1 dicembre

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Como, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva del 24 maggio 2016 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da G.D. con C.R., con sentenza definitiva del 4 ottobre 2018 pose a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile di Euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat;

che l’impugnazione proposta dal G. è stata accolta dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 21 luglio 2020 ha revocato l’obbligo di corrispondere l’assegno;

che avverso la predetta sentenza la C. ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, al quale il G. ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’inammissibilità dell’appello, nonostante l’appellante si fosse limitato a riproporre le difese svolte in primo grado, introducendo circostanze di fatto e documenti nuovi, senza indicare le statuizioni della sentenza di primo grado che intendeva censurare;

che il motivo è inammissibile, risolvendosi nella mera contestazione della decisione adottata dalla Corte territoriale, non accompagnata dalla trascrizione delle censure proposte con l’atto di appello, nella misura necessaria ad evidenziarne lamentato il difetto di specificità;

che la parte che intenda far valere, in sede di legittimità, la violazione dell’art. 342 c.p.c., da parte del giudice di appello, in relazione all’o-messa dichiarazione d’inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei relativi motivi, è infatti tenuta a riportarli testualmente nel ricorso, al fine di consentire a questa Corte di cogliere con immediatezza la portata della censura, prima ancora di verificarne la fondatezza, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la natura processuale del vizio lamentato, che consente al di procedere all’esame diretto degli atti, dal momento che l’esercizio di tale potere presuppone comunque la specifica indicazione dei fatti processuali su cui si fonda l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2021, n. 24048; Cass. 23/12/2020, n. 29495; Cass. 23/02/2022, n. 29495; Cass., Sez. V, 29/09/2017, n. 22880);

che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, sostenendo che, nell’escludere il diritto di essa ricorrente all’assegno divorzile, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della funzione compensativo-perequativa di tale contributo, essendosi limitata a prendere in esame la sua situazione economica, ed avendo omesso di valutare la durata venticinquennale del matrimonio, l’impegno da lei profuso nella conduzione della vita familiare, che l’aveva costretta a rinunciare a svolgere attività lavorativa, nonché le sue condizioni fisiche ed il suo livello d’istruzione, che ostacolavano il reperimento di un’occupazione, e la sproporzione esistente tra la sua situazione reddituale e quella del coniuge;

che il motivo è fondato;

che, in tema di divorzio, questa Corte, a Sezioni Unite, ha infatti affermato da ultimo che il riconoscimento dell’assegno in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, postula, ai fini dell’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l’applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione che sulla quantificazione dell’assegno;

che, in quest’ottica, è stato chiarito che il giudizio, pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, dovendo l’assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287; Cass., Sez. I, 11/12/2019, n. 32398; 23/01/2019, n. 1882);

che, nell’escludere il diritto della ricorrente all’assegno, la sentenza impugnata non si è attenuta ai predetti principi, avendo omesso di tener conto della durata tutt’altro che breve della convivenza e dell’età ormai raggiunta dalla ricorrente, nonché di verificare il contributo dalla stessa fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell’ex coniuge, ed essendosi limitata a procedere alla comparazione tra le situazioni economico-patrimoniali delle parti, nell’ambito della quale ha rilevato che la ricorrente, oltre a svolgere attività lavorativa, aveva fornito una rappresentazione della propria situazione reddituale non corrispondente al tenore di vita effettivamente mantenuto;

che ai fini della valutazione dell’inadeguatezza delle risorse economiche a disposizione della ricorrente, eventualmente conseguente allo scioglimento del vincolo coniugale, la Corte di merito ha inoltre adottato come parametro di riferimento uno stato di bisogno, in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che esclude la necessità di una condizione d’indigenza dell’istante, reputando invece sufficiente un apprezzabile deterioramento della sua situazione economica (cfr. Cass., Sez. lav. 23/02/ 2006, n. 4021; Cass., Sez. I, 17/11/1999, n. 12729), tale da imporre un riequilibrio con quella dell’ex coniuge, al fine non già di assicurare la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come ritenuto in passato, ma, conformemente ai principi richiamati, il mantenimento di un livello reddituale proporzionato all’impegno profuso nella vita familiare;

che non può condividersi la tesi sostenuta dal controricorrente, secondo cui l’accertamento di tale contributo dovrebbe ritenersi nella specie precluso dalla mancata allegazione dei relativi elementi di valutazione, essendosi la ricorrente limitata, nel giudizio di merito, a far valere l’inadeguatezza delle proprie risorse economiche, e quindi, in definitiva, il proprio difetto di autosufficienza;

che, come già precisato da questa Corte, nell’ipotesi in cui la decisione impugnata si incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, che costituisce solo il prerequisito fattuale dell’attribuzione dell’assegno, trascurando invece la verifica del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell’ex coniuge, la cassazione della pronuncia con rinvio impone, per l’effettivo dispiegamento del diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova sui temi non trattati conseguenti al principio di diritto da applicare in sede di rinvio (cfr. Cass., Sez. I, 5/05/2021, n. 11796; 23/04/2019, n. 11178);

che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo, con cui il ricorrente ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la nullità della sentenza impugnata per inesistenza, apparenza o contraddittorietà della motivazione e la violazione dell’art. 2712 c.c., e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte concernente la ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale delle parti;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA