Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6002 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 11/03/2010), n.6002
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDAMELLI
13, presso lo studio dell’avvocato TANGARI SALVATORE, rappresentata e
difesa dagli avvocati SANTO DELFINO, BILOTTA BRUNO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persola del Responsabile della Direzione
Affari Ledali della Societa’, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA 175, presso la Direzione Affari Legali della Societa’,
rappresentata e difesa dall’avv. VENUTI STELLARIO, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 966/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/10/2008, depositata l’11/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;
e’ presente il P.G., in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 966/2008 depositata l’11.11.2008, ha dichiarato l’improcedibilita’ dell’appello proposto da M.M. contro Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza n. 555/2005 del Giudice del lavoro del Tribunale del luogo, per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, ritenendo priva di effetti la notifica effettuata nel nuovo termine assegnato dal Giudicante.
Avverso questa decisione la M. propone ricorso per Cassazione con due motivi.
Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente critica l’impugnata sentenza per non aver considerato che l’appellata si era costituita senza sollevare alcuna eccezione di rito e che pertanto il contraddittorio si era instaurato regolarmente.
Con il secondo motivo sostiene che l’instaurazione del contraddittorio, a seguito della notifica del ricorso nel nuovo termine assegnato dal giudice, aveva sanato il vizio procedurale e che l’art. 348 c.p.c. non prevede tra le ipotesi sanzionate con l’improcedibilita’ la mancata notifica del ricorso e del decreto.
I suddetti motivi sono manifestamente infondati alla stregua del nuovo orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte, e del quale la Corte di merito ha fatto dichiaratamente applicazione (Cass., sez. un., 30 luglio 2008 n. 20604; conf. Cass. n. 29870/2008, n. 1721/2009).
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1000,00 (mille/00) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010