Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6002 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 6002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4650-2016 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TULLIO

CONTU giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, QUESTURA DI LIVORNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 212/2015 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 4650/16 proposto da M.D. nei confronti del Prefetto Livorno il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

M.D. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Livorno che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Livorno.

Il ricorrente adduce la mancata traduzione del provvedimento nella lingua urdu parlata nel Pakistan.

Il motivo è infondato risultando la lingua inglese in cui è stato tradotto il provvedimento impugnato è la lingua ufficiale del Pakistan (Cass. 6993/04 Cass. 21783/04).

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 26.04.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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