Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6001 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 6001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2970-2016 proposto da:

H.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO TAURCHINI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG DI VITERBO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 325/2015 del GIUDICE DI PACE di VITERBO del

7/11/2015, depositata l’11 /11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La rilevato che sul ricorso n. 2970/16 proposto da H.R. nei confronti della Prefettura Utg Viterbo + 1 il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

H.R. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza del Giudice di Pace che aveva rigettato la sua opposizione al decreto di espulsione del Prefetto di Viterbo.

Il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 in ragione della mancata traduzione del decreto di espulsione a suo carico.

Questa Corte si è già pronunciata dichiarando che in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata; tale nullità, può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, in quanto si verte in materia d’invalidità e non d’inesistenza dell’atto amministrativo, e non può dirsi esclusa per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile (Cass. 22607/15).

Sulla base di tali principi è stato ritenuto nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. (cass. 14733/15).

Nel caso di specie nessuna argomentazione è stata svolta dal provvedimento impugnato circa la plausibilità a non rinvenire un traduttore nella lingua albanese.

Ricorrono i requisiti di cui all’art 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 26 aprile 2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1500,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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