Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6000 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 11/03/2010), n.6000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FERROVIE del SUD EST e SERVISI AUTOMOBILISTICI SRL in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo

studio dell’avvocato SCHIATTO ANGELO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PORTALURI GIOVANNI, ANCORA LUCIANO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. COLUCCIA LUIGI,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

4.2.08, depositala il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

udito per il ricorrente gli Avvocati Angelo Schiano e Luciano Ancora

che si riportano agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 225/2008 pubblicata il 19.2.2008 ha rigettato il gravame proposto dalle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.L succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, avverso la sentenza del Tribunale della medesima citta’, nei confronti di C.L., cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1998, confermando la giurisdizione del giudice ordinario e l’accoglimento della domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze del trattamento di fine servizio per omesso computo di alcune voci retributive.

La Corte ha osservato che ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 per un rapporto cessato successivamente al 30 giugno 1998 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nel merito, ha ritenuto fondata la domanda di computo, nell’indennita’ di buonuscita (calcolata al 31 maggio 1982) e nel tfr, di dette voci, atteso il loro carattere retributivo, fisso e continuativo, ai sensi dell’art. 2121 c.c. nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982. Ha inoltre rilevato che la continuita’ della erogazione degli emolumenti in questione era provata dalle buste paga esibite e che la natura retributiva dell’indennita’ di trasferta, diaria e diaria ridotta era confermata dalla finalita’ di compensare una prestazione effettuata con modalita’ comportanti un disagio psico fisico e materiale aggiuntivo.

Avverso questa decisione la societa’ ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso.

Il ricorso e’ stato assegnato a questa sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, seconda parte, con riguardo anche alla questione di giurisdizione.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio. La societa’ ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa’ ricorrente sostiene che la questione del trattamento di fine servizio spettante ai lavoratori alla data del 31.5.1982 va collocata in data anteriore al 30.6.1998 con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, attesa la natura pubblicistica del rapporto di lavoro. Per quanto attiene al tfr, se e’ vero che il diritto alla percezione delle somme via via accantonate diviene esigibile solo al momento della estinzione del rapporto, tuttavia e’ data facolta’ al lavoratore di chiederne una parziale anticipazione, il principio della disponibilita’ da parte del lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, delle somme costituenti il tfr risulta rafforzato dalla disciplina di riforma della previdenza complementare del 2006, che offre ai lavoratori la possibilita’ di destinare il proprio tfr maturando non solo ai fondi pensionistici negoziali ma anche ai fondi pensione aperti e alle forme assicurative. Il motivo si conclude con il seguente quesito:

“Dica la Corte, alla luce del nuovo assetto normativo relativo alla disponibilita’ del TFR da parte dei lavoratori, in quale momento sorge il relativo diritto attesa la natura di retribuzione differita con funzione prevalentemente previdenziale del trattamento di fine rapporto che matura momento per momento durante la vita lavorativa, tanto che il datore di lavoro deve accantonare annualmente la quota maturata ed il lavoratore puo’ chiedere, nel corso del rapporto, ove ne ricorrano le condizioni, un’anticipazione del TFR.”.

Il motivo e’ manifestamente infondato. Sulla questione di giurisdizione questa Corte si e’ espressa numerose volte e, proprio con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie del Sud Est, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 come novellato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29 (oggi, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, non opera in modo indiscriminato ed immediato, rimanendo escluse dal trasferimento quelle controversie che, sebbene introdotte successivamente alla entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 80 del 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (ed oggi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7). Poiche’, peraltro, tale disposizione adotta una locuzione volutamente generica e atecnica, facendo riferimento a “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998” ovvero “anteriore a tale data”, risulta inadeguata un’interpretazione della stessa che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato l’insorgere della questione litigiosa, oppure l’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, dovendo, invece, porsi l’accento sul dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – cosi’ come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Pertanto, relativamente a controversia circa il diritto di un ex dipendente della Gestione commissariale delle Ferrovie del sud-est – cessato dal servizio in data successiva al 30 giugno 1998 e il cui rapporto di lavoro, nel periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998, aveva, a seguito della revoca della concessione e del suo affidamento ad una gestione governativa, natura pubblicistica, in quanto di nuovo riferibile allo Stato – alla erogazione della indennita’ di buonuscita e del trattamento di fine rapporto in misura superiore a quella percepita, il dato storico che determina l’insorgere della controversia e’ individuabile non gia’ nel momento della maturazione del diritto agli emolumenti in questione, ma nel momento della erogazione degli stessi in misura ridotta, necessariamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, costituente la condizione di esigibilita’ di detti emolumenti, e, conseguentemente, la controversia e’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario”.

(Cass., sez. un., n. 12863/2005, n. 10183/2006, n. 26096/2007, n. 17769/2008).

Con il secondo motivo la societa’ ricorrente addebita alla Corte di avere dapprima affermato che a partire dal 30.6.1998 il calcolo del tfr deve essere compiuto secondo la disciplina di diritto privato, non applicabile all’indennita’ maturata nel periodo anteriore in cui vigeva la disciplina pubblicistica, e poi sostenuto “che si deve procedere al calcolo del tfr sin dall’inizio del rapporto attribuendo efficacia retroattiva al D.Lgs. n. 80 del 1998 con violazione art. 11 preleggi”. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se la disciplina privatistica per il calcolo del TFR, dettata dagli artt. 2120 e 2121 c.c., puo’ essere applicata anche a questioni sorte antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, quando il rapporto di lavoro de quo era assoggettato alla precedente disciplina pubblicistica.”.

Il motivo e’ manifestamente infondato. Infatti, la Corte d’appello ha affermato che il calcolo della buonuscita degli autoferrotranvieri, alla data del 31 maggio 1982, e’ regolato dagli artt. 2120 e 2121 c.c., vecchio testo, , mentre il tfr spettante a partire dal 1 giugno 1982 va computato secondo il nuovo testo dell’art. 2120 c.c.. Si tratta di un giudizio giuridicamente corretto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 5935/1996, n. 8559/1999, n. 26096/2007).

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la disciplina dell’indennita’ di buonuscita e’ regolata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, il cui art. 1 rinvia alla contrattazione collettiva, nella specie costituita dal CCNL del 23 luglio 1976, il cui art. 24 esclude dal calcolo della buonuscita il lavoro straordinario e le varie indennita’ di trasferta, di diaria e diaria parziale. L’esclusione dell’indennita’ di presenza e’ sancita dall’art. 4 dell’accordo nazionale del 21 maggio 1981. Peraltro – prosegue la societa’ – la stessa L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 6 fa salva la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici; ed e’ da escludere la nullita’ delle clausole dei contratti collettivi anteriori alla L. n. 297 del 1982 che derogano al principio di onnicomprensivita’. La ricorrente sostiene inoltre che la L. n. 297 del 1982 sul tfr non si applica agli autoferrotranvieri; che le voci in questione (lavoro straordinario, indennita’ di trasferta, diaria intera, diaria ridotta, indennita’ di presenza) non rientrano nella retribuzione normale fissata dall’art. 24 ccnl 23.7.1976; che sono voci saltuarie e variabili e pertanto non vanno computate. L’illustrazione del motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se alle Ferrovie in concessione e’ applicabile la L. n. 297 del 1982, essendo tale categoria notoriamente assoggettata a disciplina pubblicistica speciale (R.D. N. 148 del 1931 e successive modifiche) e se inoltre gli emolumenti presi a base per il computo del TFR vanno individuati in relazione al concetto di retribuzione normale fissato dall’art. 24 CCNL 23/7/1976 che fra i compensi da escludere, oltre a taluni nominati in modo specifico, indica anche tutti quelli corrisposti in modo saltuario e variabile.”.

Il motivo e’ manifestamente infondato. Le censure in esso contenute si pongono in contrasto con consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di buonuscita degli autoferrotranvieri. Ed infatti “il principio affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze 22 giugno 1971 n. 140 e 28 maggio 1975 n. 124, secondo il quale la retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennita’ di buonuscita del personale autoferrotranviario senza diritto a pensione (R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 26, all. A) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l’indennita’ di anzianita’ dagli artt. 2120 e 2121 c.c., trova applicazione anche riguardo all’indennita’ di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, con la conseguente nullita’ di clausole contrattuali esclusive della computabilita’ di emolumenti di natura retributiva (nella specie, indennita’ di L. trentamila mensili e cinquecentosettanta giornaliere previste dall’accordo del 21 maggio 1981)” (Cass., n. 5595/1994, n. 2391 e 4872/1995, n. 5935/1996, n. 5624/2000, n. 26096/2007, n. 17769/2008; e per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, Cass. n. 9120/1995, n. 5935/1996 cit., n. 8559/1999, n. 12863/2005 cit., n. 10183/2006 cit., n. 26096/2007 cit, n. 17769/2008 cit).

Per quanto riguarda le singole voci retributive, le censure della ricorrente si rivolgono contro l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, la quale ha motivato che la continuita’ della prestazione per lavoro straordinario feriale risultava dai prospetti paga mensili i quali rivelavano un compenso sempre presente e di importo tale da costituire consistente partita del trattamento retributivo.

Sull’indennita’ di trasferta, diaria e diaria parziale, la Corte ha spiegato che esse venivano corrisposte con continuita’ anche nei casi in cui per contratto non sussistevano le condizioni per la trasferta, sicche’ era da ritenere la loro natura retributiva ed assente la funzione di rimborso spese. Analogamente ha motivato in ordine all’indennita’ di presenza. Infine, le critiche concernenti l’indennita’ mensile di L. 30.000, di L. 570 e L. 500 giornaliere attengono a questioni nuove delle quali non si trova traccia nella sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1000,00 (mille/00) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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