Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6000 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 6000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 107-2016 proposto da:

M.A.W.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLLINA, 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VANNUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVID ZAPPELLI giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO AFFARI INTERNI;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 395/2015 del GIUDICE di PACE di MASSA del

18/05/2015, depositato il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 107/16 proposto da M.A.W.P. nei confronti del Ministero Affari Interni il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

M.A.W.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Giudice di Pace di Massa sotto il profilo della erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione adducendo che il giudice avrebbe omesso di accertare il suo stato di salute essendo il ricorrente affetto da grave patologia.

Pertanto il ricorrente deduce di poter usufruire di un permesso di soggiorno per motivi sanitari.

In particolare, lamenta l’illegittimità dell’espulsione a suo carico adducendone l’omessa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 che ha comportato l’erronea pronuncia del Giudice di Pace nel ritenere i motivi di salute esclusi da quelli tassativamente indicati nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e quindi causa non ostativa per la pronuncia di espulsione.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modi di chiarire che il divieto di espulsione temporanea dello straniero per motivi di salute, previsto nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 35 è correlato ad una condizione di necessità d’intervento sanitario non limitato all’area del pronto soccorso o della medicina d’urgenza, ma esteso, perchè la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, all’esigenza di apprestare gli interventi essenziali “quoad vitam”. Rientrano in tale categoria tutti gli interventi che, successivamente alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento e di controllo che, se pur necessari per assicurare una “spes vitae” per il paziente, fuoriescono dall’intervento sanitario indifferibile ed urgente e in ordine ai quali, pur non operando il divieto di espulsione, può essere richiesto, un permesso di soggiorno per motivi di salute (Cass. 7615/11).

Questa Corte ha inoltre affermato che in tema di espulsione dello straniero, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero (nella specie cittadino tunisino affetto da HIV, epatite cronica conseguente ad epatite di tipo C ed epilessia), che comunque si trovi nel territorio nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (Cass. 14500/13).

Nel caso di specie il Giudice di Pace si è limitato ad una apodittica affermazione senza prender atto della sindrome sofferta dal ricorrente e senza alcuna motivazione circa le ragioni per cui la stessa non giustifica l’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19. Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 9 maggio 2016.

Il Cons.relatore”.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al giudice di pace di Massa, in persona di diverso giudicante.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Massa in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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