Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6000 del 04/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35608/2018 R.G. proposto da:
N.E., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Dati, con
domicilio eletto in Roma, alla Via Gioacchino Belli n. 36, presso
l’avv. Luca Pardini.
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI LUCCA, in persona del Presidente p.t..
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2326/2018,
depositata in data 9.10.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
4.12.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Firenze ha dichiarato la tardività dell’impugnazione proposta da N.E. avverso la sentenza n. 546/2017 del Tribunale di Lucca.
Dopo aver premesso che la lite aveva ad oggetto un’opposizione a sanzione amministrativa, la Corte distrettuale ha rilevato che l’appello era stato proposto erroneamente con ricorso depositato in data 6.10.217, anzichè con citazione, sostenendo che, ai fini della tempestività dell’impugnazione doveva considerarsi non la data di deposito, ma quella di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, avvenuta in data 22.11.2017 e quindi oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 327 c.p.c..
Per la cassazione della sentenza N.E. ha proposto ricorso in un unico motivo.
La Provincia di Lucca è rimasta intimata.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n.. 150 del 2011, artt. 2 e 6, nonchè degli artt. 414,434,435 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che l’opposizione era stata proposta nel 2013 e pertanto, trovando applicazione il rito del lavoro, l’appello era stato proposto correttamente con ricorso, tempestivamente depositato nel termine di cui all’art. 327 c.c.p.c..
Il motivo è fondato.
Dall’esame degli atti si evince che l’opposizione aveva ad oggetto l’ordinanza ingiunzione n. 164/2013, notificata in data 27.5.2013 ed era stata proposta nel vigore del D.Lgs. n.. 150 del 2011, art. 6, il cui comma 1, dispone che il procedimento è regolato dal rito del lavoro.
Di conseguenza anche l’appello era stato correttamente proposto con ricorso, trovando applicazione in secondo grado le norme processuali di cui agli artt. 435 c.p.c. e ss., (Cass. 19298/2017, in tema di opposizione a sanzioni stradali, ugualmente sottoposte al rito del lavoro) ed era tempestiva, poichè la sentenza di primo grado era stata depositata in data 10.3.2017, mentre l’impugnazione era stata depositata in data 6.10.2017, quindi nel termine di sei mesi fissato dall’art. 327 c.p.c., come ha dato atto la stessa Corte distrettuale. E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020