Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 60 del 07/01/2010

Cassazione civile sez. II, 07/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 07/01/2010), n.60

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.p.a. ELTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dagli Avv. Tonoletti Gianni e Ruggero Maria Gentile,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via

Giovanni Salviucci, n. 1;

– ricorrente –

contro

P.M., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv. CASTELLI Tullio e

Maurizio Messina, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Arezzo, n. 38;

– controricorrente –

e contro

M.G. e F.E., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. CONTI

Sandro, Paolo Conti, Sergio Del Vecchio e Andrea Del Vecchio,

elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Sergio Del Vecchio

in Roma, viale Angelico, n. 38;

– controricorrenti –

e contro

S.E., V.S., F.G., B.

I., G.F. e D.G., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

BRESCIANI Eugenio, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv.

Ruggero M. Gentile in Roma, via Manlio Di Veroli, n. 2;

– controricorrenti –

e contro

B.A., G.B., G.C.M.,

quali eredi di G.C.E., G.V., P.G.

V., G.F., G.P., quali eredi di G.

S.;

– intimati –

e sul ricorso, inscritto al N.R.G. 13505/07, proposto da:

M.G. e F.E., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. CONTI

Sandro, Paolo Conti, Sergio Del Vecchio e Andrea Del Vecchio,

elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Sergio Del Vecchio

in Roma, viale Angelico, n. 38;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

P.M., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Castelli Tullio e

Maurizio Messina, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Arezzo, n. 38;

– controricorrente –

e contro

S.p.a. ELTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

S.E., V.S., F.G., B.

I., G.F. e D.G.; B.A.,

G.B., G.C.M., quali eredi di G.

C.E., G.V., P.G.V., G.

F., G.P., quali eredi di G.S.;

– intimati —

e sul ricorso, inscritto al N.R.G. 13617/07, proposto da:

S.E., V.S., F.G., B.

I., G.F. e D.G., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Eugenio Bresciani, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv.

Ruggero M. Gentile in Roma, via Manlio Di Veroli, n. 2;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

P.M., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Tullio Castelli e

Maurizio Messina, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Arezzo, n. 38;

– controricorrente –

e contro

S.p.a. ELTRO, in persona del legale rappresentante protempore;

M.G. e F.E.; B.A., G.

B., G.C.M., quali eredi di G.C.

E., G.V., P.G.V., G.F.,

G.P., quali eredi di G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata il 17

novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’estinzione

per intervenuta rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione affidato per la notificazione al servizio postale il 6 agosto 1982, P.M. – proprietaria nel Comune di (OMISSIS) di un edificio con terreno circostante, confinante al lato sud con terreno di proprieta’ della s.n.c. Eltro dei F.lli Trombini Giacomo e Augusto, la quale aveva costruito sul proprio fondo un complesso residenziale – convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, sia la s.n.c. Eltro, sia i proprietari acquirenti delle singole porzioni del fabbricato ( Ge.Fr., Gu.Gi., Bo.Te., B.D., V.S., V.B., B.T. in V., B.I., F.G., G. F., D.P.G., P.G., G.A. G., M.G., F.E., L.L., B.G., P.N., S.E.), chiedendo che il Tribunale, accertata la realizzazione della costruzione a distanza inferiore a quella legale dal confine, condannasse i convenuti, in solido per le parti comuni dell’edificio e, ciascuno, per la propria unita’ immobiliare, ad arretrare l’edificio alle distanze legali dal confine, ed a risarcire il danno, da liquidarsi in separata sede;

che V.B. e B.T. rimasero contumaci, mentre tutti gli altri convenuti si costituirono in giudizio, resistendo alla domanda attrice; la societa’ Eltro, in particolare, fu autorizzata a chiamare in causa in garanzia G.C.E., G.V. e G.S., che si costituirono a loro volta in giudizio; i condomini chiesero il rigetto della domanda attrice e, nel caso del loro accoglimento, la condanna della societa’ Eltro a tenerli sollevati da ogni effetto pregiudizievole ed a risarcire i danni;

che, istruita la causa con consulenza tecnica d’ufficio, l’adito Tribunale di Brescia, con sentenza in data 13 marzo 2002 – individuato il confine tra il fondo P.M. (mappale (OMISSIS)) ed il fondo gia’ G. (mappale (OMISSIS)), poi Eltro s.p.a. (mappale (OMISSIS)) non nella mezzeria della stradella, ma nel margine inferiore della medesima – rigetto’ le domande di arretramento della costruzione alla distanza legale dal confine e di risarcimento del danno; rigetto’ la domanda di garanzia proposta da Eltro s.p.a. (gia’ Eltro s.n.c. e successivamente Eltro s.r.l.) nei confronti dei terzi chiamati G.; dichiaro’ compensate le spese del giudizio per intero nel rapporto processuale tra P.M. e la societa’ Eltro e la societa’ Eltro ed i terzi chiamati G.; dichiaro’ compensate le spese del giudizio per la quota di meta’ nel rapporto processuale tra l’attrice e gli altri convenuti costituiti e condanno’ P.M. a rifondere a questi ultimi la residua quota di esse;

che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 novembre 2006, ha accolto per quanto di ragione il gravame proposto da P.M. e, per l’effetto, in parziale riforma della impugnata decisione, ha cosi’ provveduto:

(a) ha dichiarato che l’edificio corpo A del complesso residenziale “(OMISSIS)”, e’ stato costruito dalla Eltro dei F.Ili Trombini Giacomo e Augusto s.n.c., ora Eltro s.p.a., alla distanza di m. 0,75 dal confine tra il mappale (OMISSIS) del C.T., sul quale insiste, ed il mappale (OMISSIS), di proprieta’ della P.M., e, pertanto, si erige a distanza inferiore a quella legale (H/2 con minimo di m. 5) per m. 4,25;

(b) ha condannato, in solido per le parti comuni dell’edificio e, ciascuno, per la propria unita’ immobiliare in quanto interessata, M.G., F.E., S.E., V. S., B.I., F.G., D.P.G., G.F., ad arretrare, rispetto al confine, la parte fuori terra dell’edificio corpo “A” per m. 4,25 dalla posizione attuale fino a ripristinare la distanza legale di n. 5,00 dal confine, misurata in ogni direzione, secondo le indicazioni di dimensioni, di superfici, di volumi interessati, di linee di arretramento, di modalita’ operative e di nuove opere portanti da realizzare, fornite dal c. t.u. ing. Ta. con la relazione in data (OMISSIS) e, in ogni caso, secondo le regole edilizie;

(c) ha condannato, in solido, la s.p.a. Eltro, M.G., F.E., S.E., V.S., B. I., F.G., D.P.G., G.F. a risarcire il danno a P.M., da liquidare in separata sede;

(d) ha confermato la sentenza nei capi relativi alle parti Ge.

G., P.G., G.F., B.T., B.G., G.G., B.D., L. L., P.N., V.B., in proprio e quale erede di B.T., V.G., quale erede di B.T.;

(e) ha regolato le spese del doppio grado di giudizio;

(f) ha disposto, come da separata ordinanza, la prosecuzione della causa di garanzia, di manleva, di risarcimento del danno relativamente ai rapporti tra la s.p.a. Eltro, da un lato, e M. G., F.E., S.E., V.S., B.I., F.G., D.P.G., G. F., G.V., P.G.V., G. F., G.P., B.A., G.B., G.C.M. ed G.A., dall’altro lato;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto: ricorso principale la s.p.a. Eltro, sulla base di quattro motivi; ricorso incidentale M.G. ed F.E., con tre motivi; ricorso incidentale S.E. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, sulla base di sette motivi;

che P.M. ha resistito, con controricorso, al ricorso principale ed ai ricorsi incidentali.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, il ricorso principale e quelli incidentali devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo tutte le impugnazioni relative alla stessa sentenza;

che, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 19 gennaio 2009, la s.p.a. Eltro ha rinunciato al ricorso principale;

che con atto depositato il 29 aprile 2009 M.G. ed F. E. hanno a loro volto rinunciato al loro ricorso incidentale, e cosi’ pure hanno fatto, con atto depositato il 19 gennaio 2009, S.E. ed altri;

che, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, risultante dalla riunione dei ricorsi, per intervenuta rinuncia;

che nel rapporto tra la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, attesa la reciproca accettazione;

che, non constando che alle rinunce abbia aderito la controricorrente P.M., la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali devono essere condannati alle spese processuali del giudizio di cassazione da costei sostenute, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione sostenute dalla controricorrente P.M., che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge; al pagamento dello stesso importo condanna ciascun gruppo di ricorrenti incidentali – M.G. ed altra, da una parte, in solido tra loro; ed S.E. ed altri, dall’altra, in solido tra loro – in favore della medesima controricorrente P.M..

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2010

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