Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6 del 03/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Virnicchi Laura

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 210/2010/08

depositata il 18/6/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 12/12/2012
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola ;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 20576/11

Ordinanza pag. I

Data pubblicazione: 03/01/2013

La controversia promossa da Virnicchi Laura contro l’Agenzia del Territorio è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Napoli n. 417/2/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di classamento n. NA 07750622006001.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività ha svolto il contribu-

l’udienza dell’12/12/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

L’Agenzia ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con unico motivo (con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3
della L. 241/90 e 7 della L. 212/2000 in relazione all’art. 360, I comma n. 3 c.p.e) la
ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell’atto, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione della categoria,
della classe, della consistenza e della rendita.
Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già affermato ( sent. 9629/2012) che
l’Agenzia del Territorio, quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare se tale
mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzo-

na, in cui si colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei
presupposti del rielassamento da parte del contribuente.
Il rilievo dell’Agenzia secondo cui, pur dopo l’entrata in vigore della legge
311/2004, persisterebbe il potere dei Comuni di dare impulso al procedimento
dell’amministrazione finanziaria di riclassificazione ex art. 3, comma 58, 1. 662/96
degli immobili il cui classamento risulti non aggiornato o palesemente non congruo
rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche, non risulta decisivo
per la controversia in questione..
I presupposti dei poteri d’impulso attribuiti ai Comuni dalle disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 58 della legge n. 662/96 e all’ art. 1 comma 335 L. 311/04

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ente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato

sono infatti completamente diversi; mentre nella prima si prevede una comparazione tra classamenti (e, conseguentemente, tra rendite catastali) di singoli immobili e
non si opera nessun riferimento ai valori del mercato immobiliare (né con riferimento all’immobile oggetto della richiesta di riclassificazione, né con riferimento

gruità del classamento del primo) — nella seconda assume invece rilievo proprio il
valore di mercato degli immobili. Inoltre il valore di mercato rilevante quale presupposto per la richiesta di riclassificazione non è quello di un singolo immobile,
bensì il valore medio di mercato di una intera microzona che rileva non per sè stesso,
ma se ed in quanto il suo rapporto con il valore medio catastale della stessa microzona si discosti significativamente dall’analogo rapporto relativo all’ insieme delle
microzone comunali. La non coincidenza dei presupposti applicativi dal comma 58

dell’articolo 3 della legge n. 662/96 rispetto a quelli di cui ai commi 335 e 336
dell’articolo 1 della legge n. 311/04 del 2004, ed il disposto del’articolo 7 della legge
212/00- laddove prescrive che negli atti dell’amministrazione finanziaria vengano
indicati

“i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la

decisione dell’amministrazione”- comportano che la revisione della classificazione di
un immobile deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operata. D’altro
canto è la conoscenza di tali presupposti che consente al contribuente di valutare
l’opportunità di impugnare l’atto impositivo valutando, specificando come richiesto
dall’ 18 D.Lgs.vo 546/92, i motivi di doglianza.
Deve quindi concludersi che la motivazione del provvedimento di riclassamento di
un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento
sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1. 311/04, in ragione di
trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica
indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato,

ai sensi del comma 335 dell’articolo I 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei
parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal signi-

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agli immobili assunti come parametro del giudizio compativo di palese non con-

ficativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma

precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari
aventi caratteristiche analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di
tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 12/12/2012.

Prsidente

58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il

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