Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6 del 02/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 02/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.02/01/2017),  n. 6

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5165-2011 proposto da:

V.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 229, presso lo studio dell’avvocato

UGO DI PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIO BUDA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILAZZO P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANNIBALIANO 18 (STUDIO

TELESCA), presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COPPOLINO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1023/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 02/08/2010 R.G.N. 947/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito l’Avvocato DI PIETRO UGO;

udito l’Avvocato COPPOLINO SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Messina ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva rigettato la domanda proposta da V.G. nei confronti del Comune di Milazzo, volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute in relazione allo svolgimento di mansioni superiori nel periodo 1 gennaio 1999/31 dicembre 2004.

2 – La Corte territoriale ha osservato che il V., operatore ecologico inquadrato nella 3^ qualifica funzionale addetto alla guida di mezzi pesanti, non poteva pretendere il trattamento retributivo riconosciuto ai dipendenti dell’area B, posizione economica B3, perchè il D.P.R. n. 333 del 1990 aveva previsto l’inquadramento nella V qualifica funzionale per i soli conduttori di macchine operatrici complesse e per gli autisti di scuola bus.

Il CCNL 31 marzo 1999 di revisione del sistema di classificazione del personale aveva fissato le corrispondenze con il precedente regime, stabilendo che dovessero essere inquadrati nella posizione economica B3 gli autisti di quinto livello, al quale non apparteneva il ricorrente che, quindi, non poteva pretendere l’inquadramento rivendicato.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.G. sulla base di due motivi. Il Comune di Milazzo ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da memoria.

4 – Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo V.G. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e rileva che la domanda era stata proposta per ottenere le differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori. La Corte territoriale, pertanto, nell’escludere il diritto all’inquadramento nella 5^ qualifica e, successivamente, nella posizione B3, era incorsa nel vizio di ultrapetizione.

1.2 – La seconda censura è volta a contestare la interpretazione data dal giudice di appello alla declaratoria delle aree allegata al CCNL 31 marzo 1999 per il comparto autonomie locali. Sostiene il ricorrente che ai fini dell’inquadramento nell’area B il contratto equipara gli autisti di mezzi pesanti, di mezzi complessi e di scuola bus, ai quali viene poi riconosciuta la posizione economica B 3 per effetto del combinato disposto dell’art. 3, commi 6 e 7, e art. 13, comma 1.

2 – Il ricorso è ammissibile, perchè l’eccezione formulata dalla difesa del controricorrente non considera la particolare natura dei contratti collettivi del settore pubblico, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno apprezzato nel momento in cui hanno escluso che dovesse essere esteso anche a detti contratti l’obbligo del deposito previsto dall’art. 369 c.p.c. (Cass. S.U. 4.11.2009 n. 23329 e Cass. S.U. 12.10.2009 n. 21558).

D’altro canto nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui il ricorso per cassazione per violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego contrattualizzato conferisce al giudice di legittimità il potere di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato, a prescindere dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla denuncia della violazione da parte del giudice del merito dei criteri di ermeneutica contrattuale (fra le più recenti in motivazione Cass. 18.3.2016 n. 5465).

3 – Il primo motivo è fondato, perchè la Corte territoriale erroneamente si è pronunciata sul diritto del V. ad essere inquadrato nella quinta qualifica funzionale e, successivamente, nell’area B, posizione economica B3. La domanda, infatti, si riferiva al solo pagamento delle differenze retributive, rivendicate sulla base dell’asserito svolgimento di mansioni superiori.

3.1 – La fondatezza del motivo, peraltro, non giustifica la cassazione della sentenza, che va confermata con diversa motivazione, ex art. 384 c.p.c., comma 4, essendo conforme a diritto il dispositivo di rigetto della domanda.

La Corte territoriale, infatti, correttamente ha escluso che le mansioni di conducente di mezzi pesanti potessero essere ricondotte al livello B, posizione economica B3, posto che il CCNL 31 marzo 1999 di revisione del sistema di classificazione del personale ha ricondotto alla posizione economica rivendicata dal ricorrente le sole mansioni in precedenza espletate dal personale in possesso della 5^ qualifica funzionale.

Chiara in tal senso è la declaratoria dei profili professionali riconducibili all’area B, poichè le parti collettive, dopo avere precisato che appartengono a detta categoria i lavoratori addetti alla conduzione “di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti)”, hanno aggiunto che “ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla 5^ qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”.

3.2 – E’ condivisibile anche la interpretazione data dalla Corte territoriale alla declaratoria delle qualifiche funzionali contenuta nei D.P.R. n. 347 del 1983 e n. 333 del 1990. In origine, infatti, erano riconducibili alla quarta qualifica funzionale dell’area tecnica manutentiva le attività di “conduzione di automezzi pesanti e/o complessi, di scuolabus, di macchine operatrici complesse che richiedono una specifica abilitazione e patente”.

Il D.P.R. n. 333 del 1990, art. 34 e la tabella 2 richiamata nella disposizione hanno modificato solo parzialmente la classificazione, poichè la quinta qualifica è stata attribuita ai soli conduttori di macchine operatrici complesse ed agli autisti di scuola bus, non ai conducenti “di automezzi pesanti e/o complessi”, per i quali è rimasto immutato l’originario inquadramento nella 4^ qualifica funzionale.

La pretesa del ricorrente di vedersi attribuire il trattamento economico previsto per i dipendenti dell’area b, posizione economica b 3, è dunque destituita di fondamento.

3.3 – Non rileva, poi, che le mansioni fossero comunque superiori a quelle del livello di appartenenza, in quanto riconducibili alla posizione economica b 1, perchè la Corte di Appello avrebbe potuto riconoscere le differenze retributive a tale titolo, solo in presenza di uno specifico motivo di gravame, che nella specie le scarne indicazioni contenute nel ricorso non consentono di ritenere formulato. Al riguardo si deve ribadire che incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di primo grado che non esamini la domanda, implicitamente proposta, di riconducibilità delle mansioni espletate ad un livello intermedio fra quello posseduto e quello domandato. “Tale vizio deve essere specificamente denunciato in appello, potendo, il giudice di appello, pronunciare sul riconoscimento della qualifica intermedia solo ove ciò sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione ed incorrendo, invece, nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in caso di pronuncia sulla domanda non espressamente riproposta e da intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c. (Cass. 15.2.2008 n. 3863).

4 – Va, quindi, corretta la motivazione della sentenza impugnata nei termini sopra indicati.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2017

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