Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5999 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 23/02/2022), n.5999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24588-2020 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
INPS s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIETTA CORETTI,
LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto;
– ricorrente –
contro
S.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 799/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 28/2/2020, NRG 1391/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’
ROBERTO.
Fatto
RITENUTO
che:
1. la Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato prescritto, nel contraddittorio anche della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps s.p.a. (di seguito, SCCI), il credito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito, INPS), portato da cartella esattoriale, nei riguardi di S.S., dottore commercialista, a titolo di contribuzione alla gestione separata per l’anno 2009;
2. la Corte di merito rilevava come la richiesta di pagamento avanzata in data 22.6.2010 (sulla datazione, v. però meglio infra) e poi in data 16.6.2015 fosse successiva al quinquennio decorrente dalla data di scadenza del termine di versamento della contribuzione, fissato dalle norme al 16.6.2010 e che la mancata compilazione del c.d. quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integrasse doloso occultamento del credito;
3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il S., cui l’impugnazione è stata regolarmente notificata, in via telematica, all’indirizzo giancarloterraciano.avvocatinapoli.legalmail.it del suo legale in appello, è rimasto intimato;
4. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e l’INPS ha depositato memoria difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. si deve premettere che la notificazione al S. del ricorso per cassazione è da ritenere validamente eseguita in data 18.9.2020 presso l’indirizzo Pec del difensore e si tratta di notificazione tempestiva, rispetto alla sentenza impugnata e pubblicata il 28.2.2020, dovendosi tenere conto della sospensione straordinaria dei termini per l’emergenza Covid dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1,);
2. il motivo di ricorso è rubricato come violazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, al D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e D.P.C.M. 10 giugno 2010 e con esso si sottolinea come la Corte territoriale abbia omesso di considerare la proroga al 6 luglio 2010 del termine di versamento della contribuzione quale effettivo dies a quo per il calcolo della prescrizione, sicché doveva essere considerata la richiesta di pagamento pervenuta al S. il 1.7.2015;
3. il motivo è fondato, avendo questa S.C. già precisato come “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il dffirerimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Euro 10273/2021);
4. la sentenza impugnata ha quindi errato nel muovere in automatico, quale dies a quo, dal 16.6.2010 e va dunque cassata, rimettendosi al giudice del rinvio la valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui al citato D.P.C.M., nonché, su tale corretta base, delle comunicazioni addotte dall’ente previdenziale e variamente datate negli atti del ricorso per cassazione (racc. 11.6.2015 a pag. 8 del ricorso, raccomandata ricevuta il 1.7.2015 a pag. 7, ed anche pag. 4 della sentenza impugnata; richiesta 22.6.2010 a pag. 7 della stessa sentenza, per evidente errore materiale, stante la palese incongruenza di un avviso bonario inviato ancor prima della scadenza dei termini di pagamento) risolvendosi in quella sede ogni profilo di fatto e di diritto afferente a tali atti potenzialmente interruttivi;
4. alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla medesima Corte merito affinché essa, in diversa composizione, decida tenendo conto dei principi di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022