Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5999 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19917-2015 proposto da:

CSH & MPS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 7, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO DI PRETORO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI LENTINI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 66/2015 del TRIBUNALE di PALERMO del

27/12/2014, depositata il 13/01 /2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 19917/15 proposto da Csh & Mps Srl nei confronti del Ministero della Giustizia il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue “Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Csh & Mps Srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo che aveva rigettato il suo precedente ricorso avverso il decreto con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo aveva liquidato in suo favore la somma di 11.680,00 Euro per il servizio video fornito dal 1.10.2007 al 31.05.2007.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La società contesta l’illegittima riduzione dell’importo richiesto chiedendo liquidarsi della somma di 18.786,00 Euro in suo favore.

In particolare, con il primo motivo la società ricorrente adduce che la stipula del contratto sia avvenuta per effetto della sottoscrizione da parte del Sostituto Procuratore per accettazione del preventivo sottopostogli dalla società stessa.

Adduce poi l’esistenza dell’ulteriore requisito della contestualità in un unico atto scritto, seppur in tempi diversi, della volontà contrattuale delle parti.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta altresì la condotta della PA contraente che ha, in ragione dell’esistenza di una circolare interna emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, arbitrariamente modificato l’importo previsto da contratto.

La società evidenzia come la sola conoscibilità della circolare non sia condizione legittimante tale modifica, ma lo sarebbe il suo eventuale consenso prestato secondo il dettato normativo di cui all’art. 1372 c.c..

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già chiarito che il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente, che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto. (15952/07).

Era onere della società ricorrente indicare il contenuto del documento prodotto in atti da cui desumere l’avvenuta accettazione della Procura della Repubblica del contratto. Stante l’omissione di indicazioni in merito al contenuto di detto documento ne deriva l’inammissibilità del ricorso non essendo possibile sopperire alla predetta lacuna tramite indagini integrative.

Come già evidenziato dal Tribunale, il Procuratore della Repubblica non ha mai approvato il preventivo presentato dall’impresa, ma ha solo autorizzato il servizio in quanto tale senza alcuna pronuncia sui relativi costi,era pertanto onere del ricorrente fornire specifiche indicazioni del contenuto della documentazione in questione riportandone il testo nel ricorso in relazione al quale avrebbe dovuto argomentare sul perchè doveva ritenersi che lo stesso costituisse un titolo contrattuale e ancor prima sul perchè la firma del Sostituto dovesse ritenersi come una accettazione formale anzichè una mera autorizzazione allo svolgimento della prestazione.

La seconda censura appare del tutto generica.

La sentenza ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 1474 c.c., comma 1 e quindi che il prezzo dovesse determinarsi in base alla circolare interna n. 5491/07.

La società ricorrente non censura adeguatamente tale pronuncia limitandosi a sostenere che la conoscibilità della circolare non fosse causa legittimante la modifica dell’importo, senza svolgere alcuna adeguata argomentazione in punto di diritto idonea a confutare l’assunto della sentenza.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.:

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma, 8 giugno 2016.

Vista la memoria della ricorrente;

Considerato: che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che, in particolare, il ricorso è privo di specificità e di autosufficienza in relazione non già alla mancata indicazione di dove siano reperibili tra gli atti della fase di merito alcuni documenti posti alla base del ricorso (preventivo etc) bensì,come evidenziato dalla relazione, al fatto che non sia stato trascritto il contenuto di detti atti, incombente necessario per consentire a questa Corte di prendere contezza dell’effettiva portata delle censure e della loro eventuale fondatezza;

che, a tale proposito, occorre rammentare che questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso. (Cass. 2966/11; Cass. 15628/09);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 oltre spese prenotate a debito. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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