Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5999 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. un., 04/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15419/2019 proposto da:

EDIL TECNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FABRIZIO GENCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROSOLINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CUBONI 12, presso lo studio dell’avvocato

MARIA ROSA SPINELLI – STUDIO MACCHI DI CELLERE e GANGEMI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO SCALA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 812/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/04/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CORRADO MISTRI, il quale conclude per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’A.T.I. D. Ing. N. – Tecno Costruzioni S.r.l., poi, Edil Tecno S.r.l., ha convenuto in giudizio il Comune di Rosolini dinanzi al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, e ne ha chiesto condanna al pagamento della somma di Euro 294.234,98 con accessori e spese.

2. – A fondamento della domanda l’attrice ha riferito di aver stipulato con il detto Comune, in esito ad una procedura di gara, un contratto di appalto dei lavori di rifacimento dello schema generale acquedottistico del Comune medesimo, verso il corrispettivo netto di Euro 3.716.766,02, aggiungendo che la consegna dei lavori, avvenuta in data 12 aprile 1999, aveva avuto luogo oltre un anno dopo la ricezione dell’offerta, con conseguente applicazione del sistema del cosiddetto prezzo chiuso di cui alla L.R. Sicilia n. 21 del 1985, art. 45, comma 4, come sostituito dalla L.R. Sicilia n. 10 del 1993, art. 57, sistema in forza del quale competeva alla società appaltatrice un aumento percentuale del corrispettivo previsto, tale da condurre all’importo oggetto della domanda, parametrato al ritardo nella consegna dei lavori.

3. – Nel contraddittorio con il Comune di Rosolini, che ha per quanto qui rileva formulato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere devoluta la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

4. – Interposto appello, cui il Comune ha resistito, la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 9 aprile 2018, lo ha respinto, regolando le spese di lite secondo il principio della soccombenza.

5. – Ha osservato la Corte territoriale che:

-) secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la giurisdizione del giudice ordinario in tema di revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche, ivi compresa la disciplina del prezzo chiuso, ricorre nei soli casi in cui la pubblica amministrazione abbia espressamente o implicitamente riconosciuto il diritto dell’appaltatore al compenso revisionale e vengano in rilievo unicamente profili concernenti la quantificazione della revisione, dal momento che, in tal caso, la posizione di cui è titolare l’appaltatore è di diritto soggettivo;

-) l’art. 45, invocato dalla società appaltatrice era da interpretare nel senso che, ai fini della maturazione del diritto al prezzo chiuso, non può attribuirsi rilevanza esclusiva al mero dato obiettivo del decorso dell’intervallo temporale normativamente previsto, ma deve procedersi alla valutazione delle ragioni del ritardo e dell’imputabilità dello stesso;

-) nel caso in esame la stazione appaltante non aveva mai riconosciuto il diritto dell’appaltatrice al prezzo chiuso, ed anzi lo aveva espressamente negato, sicchè la pretesa piegata in giudizio aveva ad oggetto l’an debeatur, con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

6. – Edil Tecno S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.

7. – Il Comune di Rosolini ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso e contestandone la fondatezza. Ha anche depositato memoria.

8. – Il Procuratore Generale ha concluso perchè il ricorso venga

dichiarato inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La società ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione delle norme relative al riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo (art. 360 c.p.c. n. l)”.

Secondo la ricorrente, l’affermazione della Corte d’appello, secondo la quale la giurisdizione del giudice ordinario ricorre solo nei casi in cui la pubblica amministrazione abbia espressamente o implicitamente riconosciuto il diritto dell’appaltatore al compenso revisionale e vengano unicamente in rilievo profili inerenti la quantificazione della revisione, non si attaglierebbe al caso in esame, dal momento che la fase pubblicistica era stata superata dalla stipula del contratto di appalto, dal quale si desumeva che le parti avevano convenuto ed accettato, con la norma di cui all’art. 2 del contratto medesimo, la disciplina delle norme di legge e dei regolamenti in vigore nell’ambito della Regione Sicilia.

In altri termini, si sostiene, con la stipula del contratto, la questione del prezzo chiuso sarebbe divenuta questione di carattere contrattuale, per definizione attinente a diritti soggettivi.

2. – Il ricorso è inammissibile sotto due distinti e concorrenti aspetti.

2.1. – Vale premettere che il ricorso per motivi di giurisdizione deve rispettare le modalità redazionali di cui all’art. 366 c.p.c., ed i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’ammissibilità estrinseca delle singole censure (di recente Cass., Sez. Un., 15 settembre 2020, n. 19169).

2.2. – Ne segue che il ricorso è innanzitutto inammissibile perchè confezionato in violazione della previsione dettata dall’art. 366 c.p.c., n. 3, il quale stabilisce che il ricorso per cassazione debba, a piena di inammissibilità, contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Nel caso in esame il ricorso per cassazione si dipana nella integrale trascrizione:

-) dell’originario atto di citazione dinanzi al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, dal foglio 2 al foglio 4;

-) della comparsa di costituzione del Comune di Rosolini dal foglio 4 al foglio 13;

-) della sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, dal foglio 13 al foglio 15;

-) dell’atto d’appello dal foglio 15 al foglio 17;

-) della comparsa di costituzione in appello del Comune dal foglio 18 al foglio 24;

-) della sentenza d’appello dal foglio 24 al foglio 26.

Ora, è cosa nota che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072).

Sicchè va evitata la riproduzione dell’intero contenuto letterale degli atti processuali: essa è non solo superflua, ma controproducente, finendo per affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva, sicchè la riproduzione degli atti di causa si può in tutto equiparare al mero rinvio agli atti stessi, onde rende il ricorso inammissibile (Cass. 18 settembre 2015, n. 18363; Cass. 19 maggio 2017, n. 12641). In particolare è da escludere che il ricorso possa essere confezionato mediante “spillatura” degli atti di causa (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2009, n. 16628; Cass. 23 giugno 2010, n. 15180; Cass. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 24 luglio 2013, n. 18020; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2527; per la giurisprudenza delle Sezioni Unite, in materia di giurisdizione, v. p. es. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2010, n. 19255), sia, evidentemente, che detta spillatura venga realizzata materialmente ovvero, come nel caso in esame, scansionando i singoli atti e poi riunendoli tra loro.

2.3. – Il ricorso incorre in violazione anche dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Esso si fonda sull’art. 2 del contratto di appalto, il quale, secondo quanto par di capire, recepirebbe il contenuto alla L.R. Sicilia n. 21 del 1985, art. 45, comma 4,: non si sa però con esattezza se richiamato espressamente o invece genericamente, come per la verità sembrerebbe, tenuto conto che, secondo quanto si legge in ricorso, le parti del contratto di appalto avrebbero “convenuto ed accettato… la disciplina delle norme di legge e dei regolamenti in vigore nell’ambito della Regione Siciliana”, senza ulteriori specificazioni.

E però non emerge dal ricorso:

-) nè, come accennato, quale sia il contenuto esatto del citato art. 2;

-) nè dove sia rinvenibile, nell’incarto processuale, detto contratto.

Ciò in violazione del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469).

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del Comune controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 1 5 % ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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