Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5998 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. un., 04/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16046/2020 proposto da:

P.R.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FLAMINIA 347, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

PORZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ORAZIO PAPALE;

– ricorrenti –

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI CATANIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE;

– intimati –

per correzione di errore materiale della sentenza n. 13437/2019 della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 17/05/2019.

– vista l’istanza di correzione materiale della richiamata sentenza

n. 13437/2019 proposta da P.R. ed altri, sulla scorta

della quale è stata disposta l’iscrizione a ruolo del prelativo

procedimento ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1, con la

conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art. 380-bis

c.p.c., commi 1 e 2;

– udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo

Carrato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

– ritenuto che la sentenza di queste Sezioni unite n. 13437/2019 pronunciando sul ricorso, iscritto al n. R.G. 1424/2019, proposto da P.R. ed altri avverso la sentenza n. 161/2018 del Consiglio nazionale Forense – contiene, nell’intestazione, tra i numerosi ricorrenti anche il nominativo C.G.M. anzichè quello esatto di C.G.E.;

– considerato che la proposta del relatore (formulata nel senso dell’accoglimento dell’avanzata istanza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.) è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

– rilevato che la relativa istanza di correzione di errore materiale è palesemente fondata nel senso con la stessa indicato;

– ritenuto, quindi, che ricorrono i presupposti dell’art. 391-bis c.p.c., come novellato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, aggiunto dalla Legge di Conversione 26 ottobre 2015, n. 197, per disporre la richiesta correzione di errore materiale, mandando alla cancelleria per i conseguenti adempimenti;

– considerato, infine, che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi, per l’appunto, di procedimento di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dispone la correzione dell’errore materiale della sentenza di queste Sezioni unite n. 13437/2019, ordinando che, nella sua intestazione, il nominativo del ricorrente C.G.M., deve essere sostituito con quello di C.G.E..

Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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