Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5998 del 04/03/2021
Cassazione civile sez. un., 04/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5998
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16046/2020 proposto da:
P.R.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FLAMINIA 347, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA
PORZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ORAZIO PAPALE;
– ricorrenti –
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D’APPELLO DI CATANIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE;
– intimati –
per correzione di errore materiale della sentenza n. 13437/2019 della
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 17/05/2019.
– vista l’istanza di correzione materiale della richiamata sentenza
n. 13437/2019 proposta da P.R. ed altri, sulla scorta
della quale è stata disposta l’iscrizione a ruolo del prelativo
procedimento ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1, con la
conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art. 380-bis
c.p.c., commi 1 e 2;
– udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo
Carrato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
– ritenuto che la sentenza di queste Sezioni unite n. 13437/2019 pronunciando sul ricorso, iscritto al n. R.G. 1424/2019, proposto da P.R. ed altri avverso la sentenza n. 161/2018 del Consiglio nazionale Forense – contiene, nell’intestazione, tra i numerosi ricorrenti anche il nominativo C.G.M. anzichè quello esatto di C.G.E.;
– considerato che la proposta del relatore (formulata nel senso dell’accoglimento dell’avanzata istanza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.) è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
– rilevato che la relativa istanza di correzione di errore materiale è palesemente fondata nel senso con la stessa indicato;
– ritenuto, quindi, che ricorrono i presupposti dell’art. 391-bis c.p.c., come novellato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, aggiunto dalla Legge di Conversione 26 ottobre 2015, n. 197, per disporre la richiesta correzione di errore materiale, mandando alla cancelleria per i conseguenti adempimenti;
– considerato, infine, che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi, per l’appunto, di procedimento di correzione di errore materiale.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dispone la correzione dell’errore materiale della sentenza di queste Sezioni unite n. 13437/2019, ordinando che, nella sua intestazione, il nominativo del ricorrente C.G.M., deve essere sostituito con quello di C.G.E..
Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021