Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5998 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/03/2020), n.5998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30022/2018 R.G. proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI (OMISSIS),

in persona del Procuratore p.t.,

– ricorrente –

contro

C.F., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio De

Nardo, con domicilio eletto in Roma, Via Costabella 23, presso lo

studio dell’avv. Fabrizio Zerboni.

– controricorrente –

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, depositata in data

27.8.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.12.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da C.F., ha liquidato in favore di quest’ultimo un compenso di Euro 1799,53 oltre accessori, per le attività di consulente del Pubblico Ministro nel procedimento penale n. 12400/2017.

L’incarico aveva riguardato la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, con danni a cose e alle persone, e l’accertamento dei profili di responsabilità a carico dell’indagato, attività per la quale il PM aveva liquidato un compenso corrispondente a 140 vacazioni, per la “non rilevante complessità degli accertamenti”.

Il Giudice di merito ha ritenuto che, in relazione all’oggetto degli accertamenti svolti, all’impegno professionale profuso, al pregio e alla completezza dell’elaborato e all’ampiezza dei quesiti conferiti all’ausiliario, fosse congruo stimare l’importo spettante al consulente in misura corrispondente a quanto dovuto per 220 vacazioni. Per la cassazione di questo provvedimento la Procura della Repubblica di Torino ha proposto ricorso in quattro motivi.

C.F. ha proposto controricorso e memoria illustrativa. Con provvedimento del 25.1.2019 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministro della giustizia presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Il Ministero ha depositato atto di costituzione in giudizio ai fini dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il giudizio di opposizione doveva svolgersi con la partecipazione dell’indagato in veste di litisconsorte necessario, per cui la pronuncia, essendo stata resa a contraddittorio non integro, deve dichiararsi nulla.

Il secondo motivo denuncia l’omessa o apparente motivazione del provvedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice riconosciuto un compenso corrispondente a 240 vacazioni, senza esplicitare le ragioni che giustificassero un tale numero di ore per la risposta ai quesiti.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, poichè il compenso del consulente è stato quantificato a vacazioni, non era consentito far riferimento alla complessità delle attività svolte, al pregio e della completezza degli accertamenti, trattandosi di criteri non utilizzabili nelle liquidazioni a tempo.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, asserendo che il giudice avrebbe dovuto compensare le spese, configurandosi un’ipotesi di soccombenza reciproca in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’opposizione.

2. Deve respingersi l’eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare da parte del PM, sollevata nel controricorso.

Il decreto opposto riguarda i compensi svolti dal resistente nella fase delle indagini penali su incarico del Pubblico ministero, conseguendone quindi che ciascuno dei soggetti legittimati all’opposizione rivestiva la qualità di litisconsorte necessario, essendo legittimato anche ad impugnare la decisione (Cass. 9102/2018; Cass. 2176/2013; in motivazione, Cass. s.u. 8516/2012; Cass. 24786/2010), a prescindere dal fatto che l’organo di accusa fosse spontaneamente intervenuto anzichè essere evocato direttamente in causa.

Non conduce a soluzione contraria l’arresto a sezioni unite n. 8516/2012, volta, in realtà, dirimere il dubbio se parte necessaria del giudizio sia anche lo Stato e precisamente il Ministero della Giustizia, tenuto a sopportare il debito, o solo le parti processuali del giudizio di opposizione che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, individua anche nel Pubblico Ministero (cfr. sentenza n. 8516/2012, pag. 9, 12 e 13).

Per quanto riguarda l’organo di accusa, le Sezioni unite hanno precisato che la partecipazione necessaria al giudizio di quest’ultimo non si giustifica solo rispetto alle liquidazioni concernenti attività svolte nei giudizi civili cui il Pubblico Ministero non abbia partecipato (cfr. sentenza, pag. 12), non anche nei giudizi penali e, a fortiori, quando la liquidazione riguardi incarichi conferiti dallo stesso organo di accusa.

Di tali principi ha già fatto puntuale applicazione questa Corte di legittimità (cfr. sentenza n. 2176/2013 che, rilevato che il ricorso non era stato proposto verso il Ministero della Giustizia, ha ritenuto di poter sanare il vizio di notifica proprio in virtù dell’evocazione in causa del Pubblico Ministero, principio che suppone il riconoscimento in capo a quest’ultimo della qualità di parte necessaria).

3. Il primo motivo è fondato, conseguendo dal suo accoglimento l’assorbimento delle altre censure.

Alla luce della formulazione del D.P.R., art. 170, deve ribadirsi che nel procedimento di opposizione, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, alla liquidazione dei compensi al perito nominato in un giudizio penale, l’avviso della udienza camerale deve essere notificato anche all’imputato o all’indagato, parte del processo al quale l’attività’ dell’ausiliario è riferita.

In difetto di tale adempimento, ove il giudice non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, il provvedimento emesso in camera di consiglio è affetto da nullità, rilevabile d’ufficio anche in cassazione (Cass. 2176/2013; Cass. 4739/11; Cass. 24786/10). Posto inoltre che il nominativo dell’indagato era conosciuto dal giudice, che lo ha menzionato nel provvedimento (cfr. ordinanza, pag. 7), occorreva disporne la chiamata in giudizio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., restando irrilevante che di tale nominativo non fosse edotta la parte opponente.

E’ pertanto accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Magistrato del Tribunale di Torino, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Torino, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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