Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5997 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5930-2021 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 56,

presso lo studio dell’avvocato SILVANO BERTI, rappresentato e difeso

da se stesso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2103/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI

MARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “letto il ricorso proposto da C.R. per la cassazione della sentenza n. 2103 del 19. 8. 2020 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la decisione del tribunale di rigetto della sua domanda di annullamento della Delib. 21 giugno 2016, dell’assemblea del condominio di (OMISSIS), che aveva respinto la sua proposta transattiva di una lite in corso;

il ricorso, con un unico motivo, denunzia vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando che la sentenza impugnata non abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere, atteso che la Delibera impugnata era stata sostituita con altra Delibera in data 13. 2. 2017;

il ricorso appare manifestamente infondato;

la Corte territoriale si è pronunciata sulla allegazione dell’appellante di intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che essa non si era tradotta in una specifica domanda ed era comunque incompatibile con la reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni, della sua richiesta di annullamento della delibera impugnata;

la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, situazione, questa, che il ricorso non solo non rappresenta ma anzi appare escludere, atteso che la tesi secondo cui la controversia sulla delibera impugnata sarebbe venuta meno in ragione della decisione assunta nella successiva assemblea del 13. 2. 2017 si scontra con il relativo deliberato, per come riportato nello stesso ricorso (pag. 7), che appare del tutto confermativo della Delib. 21 giugno 2016, avendo anche in tale riunione l’assemblea rigettato la proposta transattiva dell’odierno ricorrente;

in tema di contenzioso sulle delibere condominiali la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi solo nel caso in cui il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo nel senso richiesto dal condomino che impugna, non anche nel caso in cui reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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