Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5997 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 04/03/2021), n.5997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2874/2016 proposto da:

D.T., (cod. fisc.: (OMISSIS)) e P.L., (doc. fisc.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via Enrico Fermi n.

80, presso lo studio dell’avvocato Enrico Pesce, rappresentati e

difesi dagli avvocati Clemente Stefano Di Leo, e Maria Rosaria La

Rosa, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Finecobank s.p.a., (cod. fisc.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Bruno Buozzi n. 77, presso lo studio dell’avvocato Filippo

Tornabuoni che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato

Paolo Dalmartello, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Unicredit s.p.a., (incorporante la Unicredit Banca di Roma s.p.a.),

cod. fisc. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.

265, presso lo studio dell’avvocato Domenico Nolè, rappresentata e

difesa dagli avvocati Gaetano De Simone, e Maria Rosaria De Simone,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4153/2015 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI,

del 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Cons. Marco Vannucci.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza emessa il 24 febbraio 2009, a definizione di processo svoltosi, a partire dal 8 aprile 2008, nelle forme del rito speciale di cognizione previsto dal D.Lgs. n. 5 del 2003 (al tempo vigente e di seguito denominato “D.Lgs. n. 5”), il Tribunale di Nola rigettò le domande (di annullamento di contratti di acquisto di obbligazioni (OMISSIS) e di risarcimento del danno patrimoniale conseguenti a dedotto inadempimento delle banche convenute agli obblighi legali di comportamento loro imposti quali intermediari finanziari) proposte da D.T., adiuvata da P.L., nei confronti della Unicredit Banca di Roma s.p.a. e della Unicredit Xelion s.p.a..

2. Adita dalle parti soccombenti, la Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa il 27 ottobre 2015, in accoglimento di specifica eccezione di estinzione del processo di primo grado riproposta dall’appellata Finecobank s.p.a. (già Unicredit Xelion s.p.a.), dichiarò estinto il processo.

2.1 La motivazione di tale decisione è, in sintesi, nel senso che:

a) il processo di primo grado venne introdotto avanti il Tribunale di Nola con citazione redatta ai sensi dell’art. 163 c.p.c.;

b) dopo il deposito delle memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, il giudice istruttore della causa, sul presupposto che la controversia rientrava fra quelle indicate dal D.Lgs. n. 5, art. 1, comma 1, lett. d), (al tempo vigente), dispose, all’udienza del 8 aprile 2008, che il processo proseguisse secondo le forme speciali previste da tale Decreto e ordinò la cancellazione della causa dal proprio ruolo (art. 1, comma 5, del medesimo Decreto);

c) il 23 aprile 2008 D. e P. notificarono alle banche memoria (poi depositata) contenente “deduzioni difensive”, modificazioni delle domande e “domande nuove”, con assegnazione, “ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 7, comma 2”, alle banche convenute termine fino al 31 maggio 2008 per eventuali notificazioni di memorie;

d) lo stesso atto conteneva anche espressa “manifestazione di volontà diretta ad ottenere la fissazione dell’udienza” di discussione avanti il collegio;

e) tale atto deve interpretarsi come memoria di replica prevista del D.Lgs. n. 5, art. 7, comma 2, anche perchè Finecobank s.p.a., con memoria notificata il 5 giugno 2008, replicò ai contenuti dell’atto a lei notificato, eccependone anche “l’irritualità”;

f) D. e P. notificarono quindi alle banche, il 20 giugno 2008, un’ulteriore memoria, contenente: “deduzioni difensive”; reiterazione di istanza di fissazione di udienza di discussione, secondo la volontà di costoro “da prendere in considerazione solo dopo il presente scambio di queste ulteriori repliche”; invito alle convenute “a presentare istanza congiunta, D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 11, di fissazione d’udienza”;

g) a tale seconda memoria Finecobank replicò con ulteriore memoria (notificata il 15 luglio 2008) e dopo tale evento D. e P. nulla notificarono alle controparti;

h) con decreto del 30 ottobre 2008 il giudice relatore designato dal presidente del tribunale fissò per la discussione della causa avanti il collegio (in applicazione del D.Lgs. n. 5, art. 12) l’udienza del 19 febbraio 2009 con invito alle parti al deposito di memorie conclusionali;

i) con memoria conclusionale del 10 febbraio 2009 Finecobank eccepì, tempestivamente, l’estinzione del processo “per mancata istanza di fissazione dell’udienza D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 8, comma 4”;

j) all’esito della sopra indicata udienza di discussione, il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, con sentenza pubblicata il 24 febbraio 2009, decise il merito della causa “senza esaminare le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle convenute”;

k) l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione contenuta tanto nella prima memoria che in quella successiva, dagli appellanti notificate alle banche, è “inefficace non potendosi, tra l’altro, ipotizzare una istanza “anticipata”, da valere quando lo scambio di memorie difensive tra le parti sia terminato”;

I) l’attività prevista per le controparti dal D.Lgs. n. 5, art. 10, “non potrebbe essere svolta quando, pure essendo stata “anticipata” l’istanza di fissazione di udienza, la causa si trova ancora nella fase dello scambio di memorie difensive tra le parti, in cui non è stata ancora completata la definizione del thema decidendum e del thema probandum”;

m) il processo è dunque estinto in applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 8, comma 4.

3. Per la cassazione di tale sentenza D. e P. hanno proposto ricorso contenente tre motivi di censura.

4. Tanto la Unicredit s.p.a. (che, per effetto di fusione, prosegue nei rapporti, sostanziali e processuali, di cui era titolare la incorporata

Unicredit Banca di Roma s.p.a.) che la Finecobank s.p.a. resistono con distinti controricorsi.

5. La Finecobank s.p.a. ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I tre motivi di impugnazione sono, rispettivamente, intitolati:

“Motivazione contraddittoria ed illogica su un punto decisivo della controversia: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 159 c.p.c. sul medesimo punto decisivo della statuizione: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

“Violazione e falsa applicazione delle norme di cui D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 8, comma 4 e 5; artt. 307 e 125 disp. att.; art. 50 c.p.c.: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

2. Tali motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.

Dal non sempre lineare, e giuridicamente conferente, argomentare dei ricorrenti è dato cogliere la seguente sostanza della censura in diritto dai ricorrenti mossa alla sentenza impugnata: la Corte di appello non aveva, per legge, il potere di dichiarare inefficaci le istanze di fissazione dell’udienza di discussione, dal momento che le stesse erano espressamente contenute nelle due memorie nella sentenza di appello indicate; con le notificazioni di tali atti emergeva con chiarezza la volontà di essi ricorrenti di dare impulso al processo; tali atti raggiunsero comunque lo scopo (id est, quello del passaggio dalla fase preparatoria del rito speciale applicato al processo, affidata alla sola attività delle parti a quella decisoria avanti il tribunale in composizione collegiale), avendo il giudice designato dal presidente del Tribunale di Nola quale relatore della causa emesso il decreto di fissazione dell’udienza collegiale di discussione della causa; è stata fatta erronea applicazione della disciplina di legge relativa all’estinzione del processo per inattività delle parti.

3. Dal contenuto della sentenza impugnata e degli scritti delle parti risultano con chiarezza i seguenti fatti:

a) la causa venne introdotta da D. avanti il Tribunale di Nola con citazione avente i contenuti indicati dall’art. 163 c.p.c. e notificata alle odierne società controricorrenti nel mese di marzo 2005;

b) con comparsa depositata nel mese maggio 2005 (secondo i ricorrenti l’atto venne depositato il “16.5.2005”; secondo Finecobank il deposito avvenne “in data 12 maggio 2005”) P., marito dell’attrice, prestò adesione incondizionata alle domande proposte con l’atto introduttivo della lite;

c) la controversia aveva per oggetto un rapporto sostanziale derivato da dedotta attività di intermediazione finanziaria in valori mobiliari (nel caso concreto, obbligazioni (OMISSIS)) asseritamente svolta dalle banche convenute nei confronti dell’attrice e del di lei coniuge;

d) dopo il deposito delle memorie previste dall’art. 183 c.p.c., comma 5, con ordinanza emessa all’udienza dell’8 aprile 2008 il giudice istruttore dispose il mutamento del rito (ordinario di cognizione) scelto dall’attrice in quello (speciale di cognizione) previsto dal D.Lgs. n. 5 del 2003 e ordinò la cancellazione della causa dal proprio ruolo.

Al tempo dell’introduzione della lite:

a) era in vigore il citato D.Lgs. n. 5 del 2003, il cui art. 1, comma 1, lett. d) prevedeva l’applicabilità delle disposizioni di rito in esso contenute ai “rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa”;

b) trovava applicazione l’art. 183 c.p.c., comma 5, nel testo anteriore alla riformulazione di tale articolo del codice di rito operata dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. c ter), convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, come modificato della L. n. 263 del 2005, art. 1, comma 1, lett. a).

I precetti recati dal novellato (ad opera delle leggi del 2005 da ultimo citate) art. 183 c.p.c., divennero efficaci a decorrere dal 1 marzo 2006 e si applicano ai processi instaurati successivamente a tale data (del citato D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3 quinquies, come sostituito della L. n. 263 del 2005, art. 1, comma 6 e, successivamente, modificato dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater, convertito, con modificazioni, nella L. n. 51 del 2006).

Inoltre, il rito speciale di cognizione configurato dal D.Lgs. n. 5, venne abrogato, a decorrere dal 4 luglio 2009, della L. n. 69 del 2009, art. 54, comma 5, ma le norme che lo costituivano sono ancora applicabili alle controversie, come quella di specie, pendenti alla data di entrata in vigore di tale legge abrogativa, alla luce del precetto recato dello stesso art. 54, comma 6.

Alla luce della quanto estesa elencazione di rapporti sostanziali recata del D.Lgs. n. 5, citato art. 1, comma 1, lett. d), la controversia doveva essere trattata secondo il rito speciale di cognizione da tale atto normativo previsto.

E’ dunque corretta, in diritto, la sopra richiamata decisione dispositiva del mutamento del rito e di cancellazione della causa dal ruolo in applicazione del D.Lgs. n. 5, art. 1, comma 5.

In ragione del momento in cui tale decisione venne adottata dal giudice istruttore: iniziarono per le parti a decorrere i termini previsti dello stesso D.Lgs. n. 5, art. 7 (intitolato “Repliche ulteriori”); restarono ferme “le decadenze già maturate” (art. 1, comma 5).

Per quanto qui interessa, alla luce del contenuto precettivo recato del D.Lgs. n. 5, citato art. 7, comma 2, gli attori potevano legittimamente, in alternativa: notificare ai convenuti l’istanza di fissazione di udienza di discussione avente i contenuti indicati dal successivo art. 9 del Decreto; notificare alle stesse controparti “una ulteriore replica a norma del D.Lgs. n. 5, art. 6, comma 2 (art. 7, comma 2, prima proposizione, del Decreto).

In ragione, tuttavia, tanto delle preclusioni processuali maturate (quanto a: precisazioni o modificazioni delle domande ed eccezioni e delle conclusioni già proposte; replica alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell’altra parte; proposizione di eccezioni conseguenti alle domande ed eccezioni medesime) dallo spirare dei termini dal giudice istruttore a suo tempo assegnati in applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5 (nel testo anteriore alle citate riforme del 2005), che di quelle non ancora verificatesi secondo il rito (errato) scelto dall’attrice (il riferimento è alle deduzioni istruttorie di cui all’art. 184 c.p.c., nel testo anteriore alle citate riforme del 2005), con tale “ulteriore replica” attrice e intervenuto avrebbero, in tesi, potuto legittimamente (senza cioè incorrere in preclusioni processuali) notificare alle controparti una memoria con cui depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie, secondo il precetto recato dal D.Lgs. n. 5, art. 6, comma 2, lett. d).

Gli odierni ricorrenti crearono, però, con la memoria notificata alle banche il 23 aprile 2008, un atto dagli ibridi contenuti processuali, posto che lo stesso conteneva (secondo la relativa ricostruzione effettuata dalla sentenza impugnata, in alcun modo contrastata dai ricorrenti): modificazione delle conclusioni da costoro rassegnate nella fase anteriore all’emissione dell’ordinanza dispositiva del mutamento del rito; “nuove domande”; istanza di fissazione di udienza.

Premesso che in questa sede non rilevano le questioni (preliminari di rito) relative alla ammissibilità (per novità) della modificazione delle domande ovvero della “novità” di parte di esse (non esaminate dalla sentenza impugnata nell’ottica della decisione di estinzione del processo con essa assunta), evidente è l’inammissibilità dell’istanza rivolta al giudice, dal momento che la memoria aveva anche i contenuti tipici di quella prevista del D.Lgs. n. 5, art. 7, comma 2, con assegnazione alle controparti di termine per notificare memorie di controreplica.

Del pari inammissibile è l’istanza di fissazione dell’udienza formulata (in maniera quanto mai contorta e contraddittoria, ma comunque sufficientemente intelligibile) con memoria notificata alle convenute il 20 giugno 2008, dal momento che tale atto conteneva anche “deduzioni difensive in replica alle eccezioni di irritualità ed inammissibilità della riassunzione e di carenza di legittimazione attiva del P. sollevate dalle convenute” (così, la sentenza impugnata, sul punto non contrastata dai ricorrenti).

Orbene, la legge processuale speciale in discorso prevede espressamente (art. 8, comma 5), che l’istanza di fissazione di udienza presentata fuori dei casi da essa stabiliti “è dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell’istanza, dal presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile”, con cui “assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie”.

L’intervento giudiziale in casi, come quello di specie, in cui l’istanza di fissazione di udienza, in qualunque atto di parte avanzata, è inammissibile, è dunque tipizzato dalla specifica disciplina recata del D.Lgs. n. 5, citato art. 8, comma 5, e per il suo svolgersi presuppone necessariamente l’iniziativa, da esercitare entro termine dalla legge espressamente indicato come perentorio, della parte cui tale istanza sia stata notificata.

In mancanza di tale iniziativa (che nella specie le controricorrenti non affermano essere stata assunta; sul punto, del resto, Finecobank, evidenzia – a pag. 7 del controricorso – che con le memorie da essa notificate agli attori il 5 giugno e il 15 luglio 2008 essa dedusse anche, per quanto qui interessa, “l’irritualità” delle memorie delle controparti nelle parti relative alle istanze di fissazione di udienza), avente quale necessario presupposto la deduzione di lesione concreta di specifici diritti di difesa derivata dalla notificazione dell’istanza inammissibile (nel senso che la denuncia di vizi fondati su dedotta violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, cfr. Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831; per la riaffermazione di tale principio in riferimento al rito speciale disciplinato dal D.Lgs. n. 5, cfr. Cass. 20 novembre 2020, n. 26419), il giudice relatore, all’uopo designato dal presidente del Tribunale, aveva l’obbligo di fissare l’udienza di discussione, espressamente richiesta dagli odierni ricorrenti con dette memorie, con decreto avente i contenuti indicati del D.Lgs. n. 5, art. 12, comma 3.

Nel caso di specie, tale udienza venne dal giudice relatore fissata con decreto emesso il 30 ottobre 2008 e il ritardo (rispetto ai termini, non previsti a pena di nullità, indicati del D.Lgs. n. 5, art. 13, commi 1 e 2) in tesi configurabile nel provvedere non può essere imputato alla parte che le istanze comunque propose.

A fronte della sanzione tipica prevista dalla legge speciale per il caso di proposizione di istanza, inammissibile, di fissazione di udienza (provvedimento giudiziale di inammissibilità emesso su specifica sollecitazione delle altre parti esercitata entro termine perentorio), non vi è dunque, in diritto, alcuno spazio per un’operazione interpretativa del tipo di quella contenuta nella sentenza impugnata, consistente, da un lato, nella declaratoria di “inefficacia” delle due istanze di fissazione di udienza contenute nelle memorie sopra descritte (che vennero dai ricorrenti comunque proposte, ancorchè in maniera inammissibile, entro i termini all’uopo, rispettivamente, indicati del D.Lgs. n. 5, art. 7, commi 2 e 3 e art. 8, comma 4, senza che le banche convenute abbiano attivato la tutela giudiziale prevista dal successivo comma 5 del medesimo art. 8) e, dall’altro, nella dichiarazione di estinzione del processo per inattività dei ricorrenti in (errata) applicazione del D.Lgs. n. 5, art. 8, comma 4.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi su domande ed eccezioni (diverse da quella di estinzione del processo) dalle parti rispettivamente formulate nelle conclusioni contenute “nel verbale di udienza del 14.5.2015 e verbale del 18.7.2013 richiamato dalle parti” (pag. 2 sentenza).

Al giudice di rinvio è demandata la decisione sulla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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