Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5995 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10919/2012 R.G. proposto da:

G.E., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariagrazia

Bruzzone e Andrea Manzi, elettivamente domiciliata in Roma alla via

F. Confalonieri n. 5, presso lo studio del secondo, per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 29/24/11 depositata il 7 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Uditi gli Avv.ti Gianluca Calderara su delega per la ricorrente e

Barbara Tidore per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Accogliendo l’appello erariale, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte riformava l’annullamento di primo grado degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di G.E. – titolare di un commercio al dettaglio di articoli di cartoleria – per la ricostruzione induttiva dei ricavi sugli anni d’imposta 2004 e 2005.

Il giudice d’appello rovesciava la ratio decidendi addotta dal primo giudice, ritenendo legittimo l’impiego del metodo induttivo, alla luce dell’inattendibilità dell’inventario e delle discordanze nel ricarico.

G.E. ricorre per cassazione sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, artt. 2697 e 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 3 e art. 18, comma 2, D.L. n. 69 del 1989, art. 9, comma 1, lett. b, conv. L. n. 154 del 1989, art. 92, comma 7, D.P.R. n. 917 del 1986, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi: in sostanza, la ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia invertito l’onere della prova, ritenendo legittimo l’impiego del metodo induttivo pur in presenza di una contabilità regolare e ritenendo legittimo il ricarico percentualizzato dall’ufficio.

2. Il ricorso è infondato.

A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, comma 2, l’inventario “deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo”.

All’incontroversa violazione di tale norma da parte di G.E. il giudice d’appello ha attribuito una notevole rilevanza, in conclamato dissenso rispetto al primo giudice, secondo il quale si tratterebbe di “norma posta a vantaggio dell’imprenditore, per evitargli lunghe elencazioni”.

In realtà, questa Corte ha enunciato il principio – che qui si intende ribadire – per cui è legittimo l’accertamento induttivo del reddito d’impresa qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, così violando la prescrizione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, comma 2 e ostacolando l’analisi contabile del fisco (Cass. 18 luglio 2014, n. 16477, non massimata).

Per tale precedente, anzi, la descritta incompletezza contabile e l’inattendibilità scritturale che ne deriva giustificano finanche l’accertamento induttivo puro D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d, nel quale – com’è noto – hanno cittadinanza le presunzioni c.d. supersemplici, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Viceversa, nella specie, con motivazione insindacabile perchè esente da difetti logici, il giudice d’appello ha corroborato la valenza presuntiva della disomogeneità dell’inventario con quella dei significativi errori riscontrati circa le rimanenze e con quella dei notevoli scostamenti registrati circa le percentuali di ricarico, in tal modo definendosi un quadro indiziario munito dei requisiti di univocità di cui all’art. 2729 c.c..

Non risulta la denunciata alterazione dell’onere probatorio, giacchè le presunzioni gravi, precise e concordanti che fondano l’accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, spostano l’onere della prova sul contribuente (Cass. 5 novembre 2014, n. 23550, Rv. 632959; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26036, Rv. 638203); nè può il contribuente dolersi dell’applicazione di una percentuale di ricarico che non abbia espressamente contestato durante le operazioni di verifica (Cass. 26 gennaio 2004, n. 1286, Rv. 569657; Cass. 29 luglio 2016, n. 15851, Rv. 640619).

3. Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna G.E. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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