Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5995 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 04/03/2020), n.5995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 469-2018 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZACCONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAIKA GIACALONE, NICOLO’

SCANDALIATO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI

15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI LENTINI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1781/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 3 maggio 2010 M.P. proponeva opposizione al D.L. n. 8 del 2010 con cui il Tribunale di Trapani – sezione distaccata di Castelvetrano le aveva intimato il pagamento a favore del Condominio (OMISSIS) di Castelvetrano di Euro 16.953,98 oltre interessi legali, a titolo di oneri condominiali non corrisposti.

L’opponente contestava la sua posizione debitoria dal momento che non era mai divenuta proprietaria dell’immobile appartenuto alla defunta madre Lucia Capuzzello, in relazione al quale era insorto il credito azionato dal condominio, in quanto non aveva mai proceduto ad accettazione espressa o tacita dell’eredità.

Nel costituirsi con comparsa di risposta, il Condominio (OMISSIS) affermava l’infondatezza dell’opposizione al decreto ingiuntivo e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.

Dopo aver accolto la richiesta di sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo ed aver espletato attività istruttoria, il Tribunale riteneva sussistenti una serie di indici da cui desumere che la M. avesse tacitamente accettato l’eredità della madre e che pertanto fosse subentrata negli obblighi verso il Condominio.

Pertanto, con sentenza n. 1039/2013, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo, accoglieva l’opposizione al precetto “con esclusivo riferimento alle sole voci indebitamente inseritevi (…), riconoscendo come dovute le altre” e condannava la M. al pagamento delle spese di lite.

Quest’ultima appellava la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo per ottenerne la riforma, e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’odierna appellante, non avendo essa accettato l’eredità materna, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, infine, la condanna del Condominio al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio a favore del procuratore distrattario.

Ritualmente costituitosi il Condominio chiedeva il rigetto dell’appello, poichè infondato in fatto e in diritto e la condanna della M. al pagamento delle spese legali.

La Corte territoriale, con sentenza 1781/2017, accoglieva l’appello in quanto gli elementi che il Tribunale aveva ritenuto sufficienti per ravvisare la tacita accettazione ex art. 476 c.c., invero, non permettevano di integrare tale fattispecie.

Infatti, la mera ricezione di comunicazioni destinate ai condòmini e la qualificazione contenuta in un elaborato peritale depositato in una procedura esecutiva avviata nei confronti della de cuius non costituivano atti del chiamato all’eredità, mentre il pagamento del debito ereditario, sebbene sia un atto del chiamato, non postula necessariamente la volontà di accettare l’eredità, potendo essere compiuto anche per altre ragioni, giacchè la legge ammette l’adempimento dell’obbligo del terzo (art. 1180 c.c.).

Riguardo alla produzione di nuovi documenti da parte del condominio, inoltre, la Corte la riteneva inammissibile sia per la tardività della costituzione dell’appellato sia per l’omessa dimostrazione dell’incolpevole impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado.

In definitiva la Corte d’Appello di Palermo revocava il decreto ingiuntivo, e condannava il Condomino al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la riforma di tale sentenza ricorre per cassazione il Condominio (OMISSIS) sulla base di un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 347 c.p.c.”, al quale ha resistito con controricorso M.P..

La Corte avrebbe dichiarato l’inammissibilità della produzione in appello di un nuovo documento (l’atto pubblico di compravendita del 29 maggio 1996 in Notar Amabile di Castelvetrano) sulla base di un “maldestro governo” delle norme che regolano la costituzione dell’appellato e la produzione dei documenti in appello.

La tardiva costituzione in appello da parte del Condomino non avrebbe dovuto comportare la decadenza dalla possibilità di depositare il nuovo documento, dal momento che nel codice di procedura civile è previsto unicamente che l’appellato che si costituisca tardivamente incorre esclusivamente nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 167,343 e 346 c.p.c.. Quanto alla mancata prova in ordine all’impossibilità di produrre il documento nel corso del giudizio di primo grado, la Corte avrebbe disatteso il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la possibilità di produrre nuovi documenti in appello sussiste sia quando essi siano indispensabili sia quando abbiano il mero scopo di rafforzare le prove già raccolte in primo grado. L’ammissione del documento menzionato avrebbe ragionevolmente dimostrato l’accettazione dell’eredità da parte della M. ed evitato, di conseguenza, una sentenza ingiusta e contraria alle disposizioni legislative a suo sostegno. Il ricorso dev’essere rigettato.

La corretta applicazione dell’art. 347 c.p.c. importa che la costituzione in appello avvenga secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. A ciò consegue che anche alla costituzione dell’appellato si applicano le norme di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., da cui derivano le relative preclusioni in caso di costituzione tardiva, tra cui l’inammissibilità di produrre nuovi documenti oltre suddetto termine. Infatti, come è stato affermato da questa Corte (Cass. n. 12731/2011, richiamata anche dal giudice di seconde cure) la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall’art. 345 c.p.c., comma 3 – già nella formulazione di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, applicabile “ratione temporis” -, purchè essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dall’art. 342 c.p.c., comma 1 e art. 347 c.p.c., comma 1, tenuto conto dell’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (a meno che la formazione documentale da esibire non sia successiva) e avuto riguardo all’assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell’art. 184 c.p.c. (sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine, dopo la costituzione delle parti, per la produzione di documenti).

Ne deriva che la tardiva costituzione dell’appellato precludeva anche la produzione dei documenti sui quali si intende fondare la dimostrazione dell’acquisto della qualità di erede in capo all’opponente.

Il ricorso è altresì da rigettare laddove il ricorrente, nell’affermare la legittima produzione dell’atto notarile comprovante l’accettazione dell’eredità, fa erroneamente leva sul concetto di indispensabilità, non più previsto dall’art. 345 c.p.c., a seguito della nuova formulazione, operata con D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 e, dunque, finisce per censurare la norma nella parte abrogata, non già in quella attualmente in vigore.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la novella, che riforma in senso restrittivo la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, trova applicazione – mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum” – a tutte le sentenze conclusive del giudizio di primo grado pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conv. del citato D.L. n. 83 del 2012 e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. n. 6590/2017), tra cui certamente rientra anche la sentenza di primo grado pronunciata nel caso in esame, la quale fu pronunciata in data 18 novembre 2013, e appellata solo in data 10 aprile 2014.

In base alla nuova e vigente formulazione richiamata anche dalla pronuncia impugnata, l’art. 345 c.p.c., comma 3, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'”indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (v. Cass. n. 26522/2017).

Pertanto non sussiste una violazione o una falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. giacchè ove avesse voluto produrre il rogito nel giudizio di appello, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto dimostrare – e ciò non è avvenuto – non già l’indispensabilità dello stesso, quanto l’impossibilità di produrlo nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all’avvocato Giovanni Lentini, dichiaratosene anticipatario.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato Giovanni Lentini, dichiaratosene anticipatario;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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