Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5994 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17296-2018 proposto da:

D.L.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE GRECO;

– ricorrente –

contro

SICILIA E SERVIZI S.P.A., SICILIA E SERVIZI VENTURE S.C.R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 378/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/04/2018 R.G.N. 1169/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18/01/2022 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che – decidendo sul ricorso in opposizione avverso l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria nel giudizio promosso da D.L.S. per sentir accertare l’illegittimità del licenziamento intimatogli da SISEV s.c.r.l. nell’ambito della cessione di azienda tra SISEV e SISE s.p.a. – lo ritenne decaduto ai sensi della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, poiché il trasferimento di azienda era stato impugnato solo a seguito del licenziamento intimato da SISEV il 25.2.2015 quando oramai era decorso oltre un anno dalla avvenuta cessione del 23.1.2014.

2. Nel rigettare il reclamo proposto ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 51, la Corte territoriale ha ritenuto che la decadenza prevista dalla citata disposizione si applicasse anche al caso in cui venga rivendicata l’applicazione della cessione di ramo di azienda dovendosi ravvisare, quanto meno, la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.L.S. affidato ad un unico motivo. Le Società SISEV s.r.l. e SISE s.p.a. pur ritualmente citate sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con un unico articolato motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.1. Deduce il ricorrente che solo per effetto della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 2102 del 2014 era stata accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della SISEV s.c.r.l. a decorrere dal 19.4.2007 e dunque prima di allora il lavoratore non si trovava nelle condizioni per poter far valere il suo diritto comunque finalizzato ad ottenere il rispetto dell’art. 2112 c.c. Solo per effetto del licenziamento del 10.2.2015 il D.L. era venuto a conoscenza della procedura di trasferimento di azienda che non lo aveva direttamente interessato. Evidenzia che comunque alla fattispecie concreta non trovava comunque applicazione la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4.

5. Il ricorso è fondato e va accolto dovendosi confermare l’orientamento più volte espresso da questa Corte in base al quale si è ritenuto che in tema di trasferimento di azienda, l’azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (cfr. Cass. 07/11/2019 n. 28750)

5.1. La cessione dei contratti di lavoro, nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 c.c. e, nella concreta fattispecie, essa si era già verificata nel gennaio 2014 prima ancora della sentenza che aveva accertato l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato dell’odierno ricorrente con la società cedente, sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti della cessionaria l’avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro con quest’ultima (che aveva acquisito contrattualmente l’azienda della cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis. Solo il lavoratore, che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), mentre, nel caso di specie è stata dedotta la intervenuta realizzazione della fattispecie traslativa al fine di far accertare il passaggio alle dipendenze della cessionaria. Del resto, l’art. 32, comma 4, lett. c), prevede l’applicabilità anche alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento, di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 (novellato). Ne segue che per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c., la decadenza opera allorquando il lavoratore contesti il trasferimento medesimo, non anche quando se ne voglia avvalere (cfr. in termini anche Cass. 08/04/2019 n. 8750 e 11/11/2020 n. 25387).

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Palermo che in diversa composizione, esclusa l’intervenuta decadenza, procederà ad un nuovo esame della controversia. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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