Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5994 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.08/03/2017), n. 5994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10834/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
IP Maestrale Sardegna s.r.l. Unipersonale, ora ERG Wind Sardegna
s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Mereu, presso il cui
studio in Roma alla via G.G. Belli n. 27 elettivamente domicilia,
per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 45/12/12 depositata il 25 gennaio 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Uditi gli Avv.ti Barbara Tidore per la ricorrente e Paolo Mereu per
la controricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su appello di IP Maestrale Sardegna s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale della Campania riformava la decisione di primo grado che aveva parzialmente confermato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei confronti della società per recupero IVA e IRPEG anno 2003; a differenza del primo giudice, quello del gravame riteneva che la società non fosse stata operativa nel detto periodo d’imposta e che fosse quindi del tutto infondata la pretesa di tassazione del reddito minimo L. n. 724 del 1994, ex art. 30.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione su tre motivi.
IP Maestrale Sardegna s.r.l., ora ERG Wind Sardegna s.r.l., resiste mediante controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia omessa pronuncia, per non aver il giudice d’appello pronunciato sulla ripresa degli interessi passivi, essa pure oggetto di avviso; il secondo omessa motivazione, per non aver il giudice d’appello motivato sulla deduzione degli interessi passivi; il terzo insufficiente e illogica motivazione, per aver il giudice d’appello ritenuto assorbita la questione della deducibilità degli interessi passivi, cui l’annullamento della determinazione forfettaria del reddito aveva invece conferito attualità.
I motivi vanno esaminati insieme, perchè logicamente connessi.
2. I motivi sono inammissibili.
Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale sulle questioni ed eccezioni assorbite – essendo, sul punto, carente di interesse -, ma ha l’onere di riproporle ai sensi dell’art. 346 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, sicchè l’omessa riproposizione di tali questioni ed eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che non le abbia prese in esame (Cass. 12 agosto 2004, n. 15641, Rv. 575494; Cass. 6 luglio 2011, n. 14925, Rv. 618535).
Nella specie, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorso non trascrive i passi dell’atto controdeduttivo in appello nei quali l’ufficio appellato avrebbe riproposto la questione dell’indebita deduzione degli interessi passivi; anzi, il ricorso neppure trascrive i passi dell’avviso di accertamento nei quali l’indebita deduzione sarebbe stata rilevata, ciò che integra un’ancor più radicale violazione del principio di autosufficienza.
3. Attesa la tardività del controricorso (notificato solo in data 3/4 luglio 2013), l’onorario di difesa della resistente va limitato all’attività di discussione in pubblica udienza (Cass. 2 novembre 2010, n. 22269, Rv. 615554).
PQM
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla ERG Wind Sardegna s.r.l. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017