Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5993 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 23/02/2022), n.5993
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13239-2016 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’
che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
REGINA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato EMANUELA BELLIZZI;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA ETR S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1189/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 24/11/2015 R.G.N. 499/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
15/12/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 22.2.2015, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Regina Impianti elettrici s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INAIL premi evasi già oggetto di un verbale di accertamento in ordine al quale, al momento dell’iscrizione a ruolo, pendeva giudizio d’impugnazione;
che avverso tale pronuncia l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che Regina Impianti elettrici s.r.l. ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, l’INAIL denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta di Cass. n. 8379 del 2014, che in pendenza di accertamento giudiziale sulle contestazioni oggetto del verbale redatto dall’INPS, sulla cui scorta era stata effettuata la riclassificazione ai fini dei premi dovuti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non potesse procedersi a iscrizione a ruolo dei maggiori premi dovuti;
che, con il secondo motivo, l’INAIL lamenta violazione degli artt. 112 e 645 c.p.c., per non avere la Corte territoriale comunque pronunciato sul merito della pretesa;
che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che, ove l’accertamento su cui si fonda la pretesa creditoria di un ente previdenziale sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è subordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice adito, senza che il tenore della norma permetta di distinguere se essa sia eseguita dall’ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza che sia richiesta la conoscenza, da parte dell’ente creditore, dell’impugnazione proposta (così Cass. nn. 4032 del 2017 e 9159 del 2017, che hanno dato continuità a Cass. n. 8379 del 2014);
che il secondo motivo è invece fondato, essendo ormai consolidato il principio secondo cui il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale (così, tra le numerose, Cass. nn. 4032 del 2016, cit., e 12025 del 2019);
che, non essendosi i giudici territoriali uniformati a tale ultimo principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022