Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5993 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.08/03/2017), n. 5993
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10795/2012 R.G. proposto da:
F.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Vinciguerra,
elettivamente domiciliato in Roma alla via Garigliano n. 65 presso
lo studio dell’Avv. Paolo Alfonsi, per procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 116/40/11 depositata il 22 marzo 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2017
dal Consigliere Enrico Carbone.
Udito l’Avv. Barbara Tidore per la controricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
In accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio riformava la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei confronti di F.M. per recupero IVA, IRPEF e IRAP sull’anno d’imposta 2002.
Il giudice d’appello rovesciava la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’efficacia del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, in caso di mancato versamento di rate successive alla prima. F.M. ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, per aver il giudice d’appello ritenuto che l’omesso versamento di una rata successiva alla prima impedisca il perfezionamento del condono; il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 12 preleggi, per aver il giudice d’appello ritenuto quanto sopra nonostante il “microsistema” della L. n. 289 del 2002, esprima un principio opposto.
I motivi vanno scrutinati congiuntamente, perchè logicamente connessi.
2. I motivi sono infondati.
Il condono “clemenziale” L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, che implica la disapplicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, si perfeziona solo con l’integrale e tempestivo pagamento del dovuto, non potendosi estendere ad esso le previsioni che considerano efficaci altri tipi di condono anche senza l’adempimento integrale (quali quelle relative al condono “premiale” ex artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa L. n. 289 del 2002), giacchè il carattere eccezionale delle disposizioni di condono ne impedisce l’applicazione analogica (Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745, Rv. 614457; Cass. 23 settembre 2011, n. 19546, Rv. 619085; Cass. 30 novembre 2012, n. 21364, Rv. 624264; Cass. 8 novembre 2013, n. 25238, Rv. 629201).
3. Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna F.M. a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017