Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5992 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10794/2012 R.G. proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Vinciguerra,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Garigliano n. 65 presso

lo studio dell’Avv. Paolo Alfonsi, per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 117/40/11 depositata il 22 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito l’Avv. Barbara Tidore per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio riformava la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei confronti di F.M. per recupero IVA, IRPEF e IRAP sull’anno d’imposta 2004.

Il giudice d’appello riteneva fondata la pretesa fiscale, originata dal controllo automatizzato del modello Unico 2005, pur detratto il pagamento parziale medio tempore eseguito dal contribuente e sgravato dall’ufficio.

F.M. ricorre per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, per non aver il giudice d’appello considerato che l’ufficio stesso aveva rappresentato la necessità di riliquidare la cartella; il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, per non aver il giudice d’appello considerato che l’ufficio avrebbe dovuto inviare un nuovo avviso bonario dopo aver rettificato la pretesa in base ai rilievi del contribuente successivi all’invito a contraddire.

I motivi vanno scrutinati congiuntamente, perchè logicamente connessi.

2. I motivi sono infondati.

A norma della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, l’invito a contraddire o avviso bonario è finalizzato a sciogliere le incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione in base alla quale è liquidato il tributo.

Pertanto, l’eventualità che l’ufficio rettifichi la liquidazione in senso diminutivo parzialmente accogliendo i rilievi del contribuente invitato a contraddire è un’eventualità del tutto fisiologica, la quale non implica che la pretesa fiscale divenga totalmente infondata, perda la sua base cartolare o esiga un ulteriore avviso bonario.

3. Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna F.M. a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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