Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5992 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 04/03/2020), n.5992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28956-2017 proposto da:

M.R., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

BELMONTE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.RAFFAELE

BATTISTINI 14, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA NASINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE GALLUCCIO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6368/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

M.R. quale titolare della ditta individuale Studiomatic otteneva un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 9.997.92 relativamente a prestazioni di consulenza informatica ed interventi tecnico didattici nei confronti di P.M., assumendo di avere svolto tale attività nell’interesse del figlio dell’intimato.

Avverso tale decreto proponeva opposizione P.M., ed il Tribunale di Frosinone con la sentenza n. 1069/2010 accoglieva l’opposizione rilevando che il M. aveva prestato servizio di assistenza in favore del figlio dell’opponente, minore non vedente, nell’ambito dell’attività offerta dal centro Regionale S. Alessio – Margherita di Savoia, quale supporto post-scolastico, come programmato dalla sezione di Frosinone dell’Unione Italiana Ciechi.

Osservava altresì che tale servizio, della durata di sei ore settimanali, era a totale carico del detto Centro, di cui il M. era un operatore.

Rilevava altresì che vi era una discrasia tra la fattura azionata in monitorio, che faceva riferimento a docenze informatiche specialistiche e quanto affermato invece in comparsa di costituzione e risposta, nella quale si deduceva che le ore di assistenza erano finalizzate ad operazioni di riassetto hardware e software, aggiungendo che l’istruttoria espletata non aveva permesso di raggiungere la prova del diritto azionato.

Avverso tale sentenza proponeva appello il M. e la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 6368/2016 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. all’esito dell’udienza di discussione del 26/10/2016 rigettava il gravame condannando l’appellante anche al rimborso delle spese di lite.

Ritenevano i giudici di appello che il M. non avesse fornito la prova delle prestazioni effettivamente eseguite, delle ore di lavoro extra pattuite e svolte, dei risultati raggiunti e del corrispettivo orario convenuto, anche alla luce del fatto che una delle testi escusse, la coordinatrice del Centro, aveva riferito che ogni operatore del centro, quale era il M., non avrebbe potuto richiedere somme al beneficiario delle prestazioni, al di fuori di quanto già versato dal centro.

Lo svolgimento di ulteriore attività era quindi una condotta scorretta quanto meno dal punto di vista deontologico.

Sebbene vi fossero alcuni elementi probatori che potessero dare adito alla tesi secondo cui le parti convennero l’espletamento di attività extra rispetto a quelle offerte dal Centro, come confermato anche dal fatto che una fattura era stata effettivamente saldata dall’opponente, non risultava però dimostrato che tali prestazioni extra non fossero state già saldate.

Quanto poi all’offerta di pagamento del 50 % della somma ingiunta formulata dal P. nel corso del giudizio ed in via transattiva, secondo i giudici di appello non poteva parlarsi di un riconoscimento del debito, attesa la peculiare finalità dell’offerta.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.R. sulla base di sei motivi.

P.M. ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 281 sexies e 352 c.p.c. in quanto la causa era stata iscritta in appello in data 17 giugno 2011, prima che entrasse in vigore la L. n. 183 del 2011 che ha consentito la decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. anche in grado di appello.

Ne deriva che la causa è stata decisa in base a norma inapplicabile ratione temporis.

Inoltre non vi è stata contestualità tra dispositivo letto in udienza e motivazione, in quanto la lettura della sentenza è avvenuta a distanza di circa sei ore dalla discussione e senza la presenza dei procuratori, con la conseguente nullità della decisione.

Il quinto motivo denuncia violazione di non meglio precisate norme di diritto, con la violazione del diritto di difesa del ricorrente, in quanto la decisione all’esito della discussione orale non era stata preannunciata alle parti che non hanno avuto quindi modo di esporre compiutamente le proprie difese. I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono infondati.

Ed, invero quanto ai profili di diritto intertemporale, va ribadito che, ancorchè alla controversia in esame non possa trovare applicazione la novellata previsione di cui all’art. 352 c.p.c. che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 183 del 2011, art. 27, comma 1, lett. d) (modifiche applicabili decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge), consente anche in grado di appello la decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., occorre far richiamo ai numerosi precedenti della Corte i quali, anche prima dell’intervento del legislatore, hanno ritenuto compatibile il procedimento decisorio delineato dall’art. 281 sexies c.p.c. con le regole del giudizio di appello.

Una volta superata l’iniziale posizione contraria (di cui è espressione Cass. n. 6205/2009), la soluzione assolutamente maggioritaria di questa Corte è nel senso che la norma in esame – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è applicabile anche nel giudizio di appello (in tal senso Cass. n. 2024/2011; Cass. n. 23202/2011; Cass. n. 23782/2011; Cass. n. 22190/2013).

Peraltro anche la tesi più restrittiva manifestatasi dopo le sentenze del 2011, di cui è espressione Cass. n. 21216/2011, per la quale nel giudizio di gravame dinanzi alla corte d’appello non è applicabile l’art. 281-sexies c.p.c., precisa tuttavia che, qualora la corte d’appello abbia applicato l’art. 281-sexies c.p.c., seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, ove, a fronte dell’invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest’ultime non si oppongano, nè richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 2, là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese.

Nel caso in esame, come si evince dalla lettura del verbale dell’udienza collegiale del 26 ottobre 2016, a seguito dell’invito della Corte a procedere alla discussione orale, non vi è stata alcuna opposizione delle parti, le quali si sono limitate a riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, sanando in tal modo ogni eventuale vizio.

Peraltro la formulazione letterale della norma che ha introdotto dall’art. 352 c.p.c., u.c., si limita a prevedere che la disposizione si applichi decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore, e senza che apparentemente vi sia alcuna distinzione tra processi già pendenti a quella data in appello ovvero successivamente introdotti, così che avuto riguardo alla data della decisione, la novella risulterebbe pacificamente applicabile.

Ancora va osservato che erronea è l’affermazione contenuta nel motivo secondo cui la possibilità di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sia condizionata al consenso delle parti, trattandosi di valutazione rimessa invece unicamente alla discrezionalità del giudice, così come in contrasto con le risultanze del verbale di udienza è l’asserzione secondo cui non vi sarebbe contestualità tra lettura del dispositivo in udienza e lettura della motivazione, in quanto nella fattispecie il Collegio, esaurita la discussione orale, si è legittimamente ritirato in camera di consiglio, provvedendo all’esito della stessa ed al termine dell’udienza, alla lettura della sentenza completa anche di motivazione, a nulla rilevando l’eventuale assenza dei procuratori, i quali ben avrebbero potuto attendere, ove lo avessero voluto, l’esaurimento della camera di consiglio, per presenziare alla lettura della sentenza.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112,113,115,132 c.p.c. e art. 111 Cost., in quanto la sentenza gravata non avrebbe offerto risposta ai temi posti con la domanda monitoria e con la successiva comparsa di risposta.

La soccombenza del M. è sostanzialmente priva di motivazione, in quanto non si è adeguatamente valutata la documentazione prodotta dal ricorrente attestante l’attività professionale svolta nell’interesse del figlio del P., il che porta a ritenere che la motivazione sia sostanzialmente assente.

Il terzo motivo denuncia poi l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed in particolare i documenti sottoscritti dal committente di conferma dello svolgimento delle prestazioni rese dal M., mentre il quarto motivo denuncia un altro omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non essendosi valutato l’espresso riconoscimento del debito da parte del resistente, il quale nel corso del giudizio, e precisamente all’udienza del 27 marzo 2006, aveva effettuato un’offerta transattiva, per un importo pari a circa il 70 % della somma richiesta in via monitoria.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Va a tal fine ricordato che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Nella fattispecie i giudici di appello, confermando sul punto quanto già opinato in prime cure, hanno ritenuto che il quadro probatorio non offrisse contezza dell’esistenza e dell’attualità del credito vantato dal M..

Infatti, da un lato, da alcune prove orali assunte era emerso che il ricorrente, in quanto collaborava con il Centro S. Alessio, che offriva gratuitamente delle prestazioni di assistenza per non vedenti, non avrebbe potuto richiedere ulteriori compensi rispetto a quelli già corrispostigli dal Centro.

Inoltre, hanno rilevato che sebbene esistessero delle fatture, mancava la prova dell’effettivo espletamento dell’attività per la quale veniva richiesto il compenso, non essendoci la prova che fosse residuato un credito insoddisfatto del M., all’esito del pagamento che risultava essere stato effettuato da parte dell’opponente.

Alla motivazione del giudice di appello, che appare ben lontana dal risultare apparente, illogica o contraddittoria, si imputa essenzialmente di non avere valutato tutte le risultanze probatorie, e di avere omesso di valutare in particolare alcuni documenti che invece comproverebbero la bontà della pretesa del ricorrente.

Ed, invero, in disparte., la carenza del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui con il motivo si contesta la valenza probatoria della dichiarazione testimoniale resa dalla coordinatrice del Centro S. Alessio, senza riportarne il contenuto in ricorso, preme rilevare che, proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.

Le suesposte argomentazioni, escludono che quindi le censure nella loro concreta formulazione possano essere esaminate dalla Corte, atteso che tramite le medesime si mira surrettiziamente a veicolare sotto il vizio della violazione di legge quella che è in realtà una denunzia di insufficienza motivazionale, non senza doversi altresì evidenziare che la già citata Cass. n. 8054/2014 ha altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, essendo quindi evidente che il motivo, ove anche ritenuta ammissibile la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non appare idoneo a denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo.

La sentenza gravata, lungi dall’omettere la disamina dei documenti richiamati nel motivo, ha in realtà operato una valutazione comparativa e globale del materiale istruttorio, assumendo che gli stessi non fornissero certezza sia dell’effettivo svolgimento di tutte le attività lavorative oggetto delle fatture, sia della persistenza dell’obbligo in capo all’opponente, atteso che non vi era sicurezza circa il fatto che, nonostante un versamento, fosse residuato ancora un diritto di credito insoddisfatto.

Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori).

Peraltro la sentenza ha espressamente valutato anche la proposta transattiva fatta dal P. nel corso dell’udienza in primo grado del 27/3/2006, che è oggetto appunto del quarto motivo di ricorso, rilevando che attesa la finalità della proposta stessa, non poteva valere come riconoscimento del debito.

Trattasi di valutazione di fatto, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, e ciò alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l’effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria non rappresentano necessariamente riconoscimento del diritto altrui (Cass. n. 6034/1998; Cass. n. 5948/1997; Cass. n. 18879/2015 che ribadisce come la valutazione della portata dell’offerta transattiva sia rimessa alla valutazione del giudice di merito).

Il sesto motivo infine lamenta la misura eccessiva con la quale sono state liquidate le spese di lite in favore della controparte. Il ricorrente dopo avere fatto richiamo alla precarietà delle proprie condizioni economiche, tanto da essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ritiene che i compensi per il giudizio di appello andavano limitati alla fase di studio ed a quella introduttiva, e ciò sul presupposto che non spettassero anche i compensi per la fase decisionale, in quanto irritualmente svoltasi, deducendo che la somma liquidata era notevolmente superiore ai compensi calcolati secondo i minimi ed i medi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Anche tale motivo va disatteso.

Ed, invero, erronea appare la deduzione secondo cui non spetterebbero anche i compensi per la fase della decisione, stante altresì l’infondatezza dei motivi con i quali si contesta la legittimità della decisione in appello ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ma appare risolutiva la circostanza che la doglianza sia riferita solo alla pretesa eccessività della liquidazione in relazione al parametro dei compensi minimi e medi.

Sul punto va invece ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2386/2017) in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (conf. Cass. n. 26608/2017; Cass. n. 29606/2017).

Ne consegue che non avendo il ricorrente, e tenuto conto anche della spettanza dei compensi quanto meno per la fase della decisione, dedotto altresì il superamento dei massimi, in assenza di adeguata motivazione, il motivo di ricorso si palesa infondato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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