Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5991 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 28285/12 proposto da:

Prelios S.p.A. in persona del suo procuratore speciale

N.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n. 57,

presso lo Studio dell’Avv. Giancarlo Zoppini, che anche

disgiuntamente con gli Avv.ti Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe

Pizzonia, la rappresenta e difende a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85/34/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 21 ottobre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Giuseppe Russo Corvace, per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Basile Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con l’impugnata sentenza n. 85/34/11 depositata il 21 ottobre 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione n. 218/03/09 della Commissione Tributaria di Milano che aveva respinto il ricorso promosso da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. contro l’avviso con il quale veniva recuperata IVA 2004 in relazione alla violazione della regola cosiddetta del pro rata stabilita al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36 per non aver la contribuente tenuto conto di parte dei costi “promiscui”.

Dopo aver “evidenziato le ragioni di appello” – cioè le eccezioni “circa la durata della rettifica”, circa “l’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni con riferimento alle sanzioni”, circa il “PVC 29/06/2007 redatto dai verificatori dell’Agenzia”, circa lo “svolgimento di due distinte attività dichiarate ai fini IVA” – la CTR statuiva che “i motivi di doglianza della contribuente erano già stati avanzati nel processo di primo grado e avevano trovato puntuale riscontro nella sentenza di cui si chiedeva la riforma”.

La contribuente – ora Prelios S.p.A. – proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi anche illustrati da memoria.

L’intimato ufficio non presentava difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – “Nullità della sentenza impugnata in quanto viziata da omessa motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 att. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – la contribuente lamentava la nullità della sentenza per omessa motivazione materiale della stessa.

Il motivo è infondato perchè come ricordato la CTR ha indicato quali fossero le doglianze della contribuente, decidendo poi di rigettarle per le stesse ragioni utilizzate dal primo giudice avendo quest’ultima avuto prima cura di esporle chiaramente in narrativa della sentenza, rendendo così evidente la motivazione per la quale le elencate eccezioni dovevano essere respinte (Cass. sez. un. n. 642 del 2015; Cass. sez. 1 n. 14786 del 2016).

2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denunciava “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo d’appello relativo alla nullità/illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto emesso a conclusione di una verifica illegittimamente protrattasi oltre il limite temporale previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5. La sentenza è in parte qua illegittima per violazione della L. n. 212 cit., art. 12, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″.

Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza della Corte per cui ” In tema di ispezioni fiscali, l’art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente prevede una durata di giorni trenta, prorogabili per altri trenta in casi di maggiore complessità; la norma si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso tale sede, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi; nè, in materia, assumono alcuna rilevanza le disposizioni, peraltro di natura meramente amministrativa, assunte come il D.M. Finanze 30 dicembre 1993 – per mere finalità di autorganizzazione e di coordinamento della capacità operativa dell’Amministrazione finanziaria da destinare all’azione accertatrice” (Cass. sez. trib., 21/05/2014, n. 11183 del 2014; Cass. sez. trib. n. 23595 del 2011).

3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente denunciava “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo d’appello relativo alla nullità/illegittimità dell’avviso di accertamento per il fatto che non reca le motivazioni del mancato accoglimento della memoria istruttoria della contribuente, per violazione del combinato disposto della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1, ultimo periodo, L. n. 241, ar. 10 citata e L. n. 212, art. 12, comma 7, citata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui deve essere considerata sufficiente anche la motivazione dell’avviso che non prenda pedissequamente in considerazione tutte le ragioni esposte dal contribuente dall’Amministrazione non ritenute rilevanti, essendo soltanto essenziale che nell’atto fiscale siano chiaramente indicate le ragioni in fatto e in diritto idonee a spiegare la ripresa allo scopo di definire il perimetro della lite e di permettere un integrale esercizio del diritto difensivo (Cassazione civile, sez. trib. n. 1905 del 2007; Cass. trib. n. 15842 del 2006).

4. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente denunciava “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo d’appello relativo alla nullità/illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto radicalmente viziato nella parte motiva, per violazione del combinato disposto della L. n. 241, art. 3, comma 1 cit.; L. n. 241 cit.;, art. 10, L. n. 212 cit., art. 7, comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, u.c., cit., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, questo nella sostanza perchè non sarebbe stato sufficiente nella motivazione dell’avviso rifarsi semplicemente al contenuto del PVC.

Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza della Corte secondo cui è in realtà correttamente motivato l’avviso che rifacendosi ai risultati esposti nel PVC mostra con ciò di condividerli (Cass. sez. trib. n. 19870 del 2012; Cass. sez. trib. n. 2907 del 2010).

5. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente denunciava “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo d’appello relativo alla infondatezza delle riprese afferenti l’IVA relativa ai costi promiscui, perchè recante una motivazione insufficiente in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, nella sostanza rimproverando alla CTR di non aver adeguatamente spiegato il giudizio di non occasionalità delle operazioni finanziarie di cui la contribuente non aveva tenuto conto nel calcolo del cosiddetto pro rata.

Il motivo è inammissibile perchè gli elementi di fatto sono in realtà non controversi; invero quello di cui la contribuente si duole è invece la qualificazione di non occasionalità ai fini del calcolo del pro rata di operazioni finanziarie in fatto avvenute appunto pacificamente, ciò che costituisce una violazione di legge che avrebbe dovuto essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. sez. 1 n. 1646 del 2014; Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010).

6. Con il sesto motivo di ricorso la contribuente denunciava “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo di appello relativo alla infondatezza delle riprese a tassazione afferenti l’IVA relativa ai costi promiscui, perchè è messa in violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36, comma 1 e artt. 5, 19 e 19 bis cit., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella sostanza deducendo che la CTR era incorsa nelle esposte violazioni di legge laddove non aveva riconosciuto la detraibilità dell’Iva afferente gli acquisti.

Il motivo è infondato perchè in realtà qui non è in discussione il diritto alla detrazione, bensì l’esatta misura dell’IVA da corrispondere in relazione alle regole di calcolo del cosiddetto pro rata.

7. Con il settimo motivo di ricorso la contribuente denunciava “Nullità della sentenza di secondo cure nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza della Società relativa alla legittimità dell’irrogazione delle sanzioni per l’esistenza dell’esimente dell’errore incolpevole sul fatto. La sentenza in parte qua viziata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Il motivo è infondato perchè – come si è avuto cura di evidenziare in narrativa del presente – la CTR ha in realtà indicato la specifica domanda della contribuente per poi disattenderla con la tecnica motivazionale di cui si è già dato conto sub n. 1.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso la contribuente denunciava “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la doglianza della Società afferente all’illegittimità delle sanzioni irrogate, per la sussistenza di errore incolpevole sul diritto per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 472, art. 6, comma 2, citato, L. n. 212, art. 10, comma 3, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è infondato perchè non sussistono le condizioni di applicabilità dell’esimente richiesta, che deve in effetti consistere in una obbiettiva incertezza determinata da un contrasto giurisprudenziale circa l’ambito applicativo di norme, essendo intuibile che la disapplicazione delle sanzioni non possa farsi dipendere dalla soggettiva incertezza interpretativa della contribuente (Cass. sez. 6 n. 24588 del 2015; Cass. sez. trib. n. 13076 del 2015).

5. In mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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