Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5990 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, gia’ Ferrovie dello Stato – Societa’

di Trasporti e Servizi per Azioni, Societa’ con socio unico, soggetta

all’attivita’ di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato

SpA, in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA,

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO,

BOCCIA FRANCO RAIMONDO, MORRICO ENZO, che la rappresentano e

difendono, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7168/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

25.10.05, depositata il 09/02/2006;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO RICCARDO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 9 febbraio 2006, ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva rigettato l’opposizione della s.p.a. Ferrovie dello Stato avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma richiesta dall’ex dipendente S.B., a titolo di riliquidazione dell’indennita’ di buonuscita conteggiando nella base di calcolo il sessanta per cento dell’indennita’ integrativa speciale;

che la Corte territoriale ha affermato l’applicabilita’ del tasso dell’ottanta per cento, che costituisce la base di quantificazione dell’indennita’ di buonuscita L. 14 dicembre 1973, n. 829, ex art. 14, soltanto con riferimento al c.d. stipendio base e agli altri emolumenti utili, ma non per l’indennita’ integrativa speciale, la quale, in forza della L. n. 87 del 1994, art. 1, va computata, ad avviso del medesimo giudice, direttamente in ragione della misura del sessanta per cento e non dell’ottanta per cento di essa, come invece aveva fatto il datore di lavoro;

che la cassazione di questa pronuncia e’ domandata dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., denominazione della societa’ gia’ assunta in appello;

che l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede; che disposta la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore a quello sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il Pubblico ministero ha concluso come in atti;

che con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. 14 dicembre 1973, n. 829, art. 14, L. 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1 e 3, dell’art. 12 disp. gen., nonche’ vizio di motivazione, sostenendo che il tasso dell’ottanta per cento, il quale costituisce la base di quantificazione dell’indennita’ di buonuscita L. n. 829 del 1973, ex art. 14 non riguarda solo lo stipendio base, ma anche tutte le altre indennita’ utili e ha, quindi, argomentato che la L. 29 gennaio 1994, n. 87, in base alla quale l’indennita’ integrativa speciale e’ computata in ragione del sessanta per cento, si e’ limitata ad allargare l’area delle voci computabili nella base di calcolo dell’indennita’ di buonuscita, con la conseguenza che anche l’indennita’ integrativa speciale (nella prevista quota del sessanta per cento) segue il regime delle componenti base della retribuzione, subendo, come tutte le altre voci, la medesima riduzione del venti per cento;

che il motivo e’ fondato;

che questa Corte si e’ gia’ pronunciata, con numerose decisioni, sull’interpretazione della L. n. 87 del 1994, art. 1 e, proprio in controversia relativa a dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ha affermato il principio di diritto secondo cui la suddetta disposizione “nello stabilire l’inclusione dell’indennita’ integrativa speciale nella base di computo dell’indennita’ di buonuscita limitando tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti e’ da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria per la determinazione del secondo, e non anche ad impedire che la determinazione della consistenza dell’indennita’ di buonuscita avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell’indennita’ integrativa speciale, della falcidia dell’ottanta per cento del D.P.R. n. 1032 del 1973, ex art. 38, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennita’ di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio” (cfr. Cass. 24 maggio 2001 n. 7090; e v. poi, tra le numerose altre, Cass. 17 maggio 2002 n. 7218, 10 gennaio 2003 n. 246, 5 maggio 2005 n. 9340, e piu’ di recente Cass. 16 aprile 2009 n. 9099, 18 maggio 2009 n. 11510);

che la suddetta interpretazione delle norme di legge ha ricevuto l’autorevole avallo della Corte Costituzionale (v. sent. n. 87 del 2003 e n. 91 del 2004);

che la sentenza impugnata si pone in contrasto con la cennata giurisprudenza (v. per analoga questione concernente i dipendenti dell’Ente Poste Italiane, Cass. 16 novembre 2000 n. 14836, 12 ottobre 2000 n. 13624);

che in conclusione il ricorso va accolto, e cassata la sentenza impugnata, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere decisa nel merito rigettando la domanda proposta da S.B. con il ricorso per decreto ingiuntivo;

che in considerazione dell’esistenza, in passato, del contrasto della giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto del presente giudizio, le spese processuali di primo e secondo grado vanno interamente compensate fra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del S., in quanto soccombente.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del S.; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il S. al pagamento, in favore della societa’ ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 1.000,00 (mille/00)per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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