Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5989 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B.E., D.S.A., V.S., M.

L. nella qualita’ di erede di S.C. unitamente alle

figlie S.L. e S.R. anch’esse nella qualita’ di

eredi di S.C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato CIOCIOLA ROBERTO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NANGANO ANNA MARIA,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (gia’ Ferrovie dello Stato – societa’

di Trasporti e Servizi per azioni) societa’ con socio unico soggetta

all’attivita’ di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato,

in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato OZZOLA MASSIMO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 913 0/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

21.12.05, depositata il 26/01/2006;

udito per la controricorrente l’Avvocato Barbara Silvagni (per delega

avv. Massimo Ozzola) che si riporta agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo che conferma

le conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 26 gennaio 2006, accogliendo l’impugnazione della societa’ Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ha rigettato la domanda proposta da D.B. E., D.S.A., V.S., gia’ dipendenti della predetta societa’, nonche’ da M.L., S.L. e S.R., queste ultime tre aventi causa dell’ex dipendente S.C., domanda volta ad ottenere la riliquidazione dell’indennita’ di buonuscita a loro corrisposta, su di una base di computo comprensiva del premio di esercizio e dell’indennita’ quadri.

La cassazione di questa sentenza e’ ora richiesta dai soccombenti con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la societa’ intimata.

Disposta la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore a quello sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso, denunciando violazione di legge e di norme costituzionali, nonche’ vizio di motivazione, i ricorrenti criticano l’impugnata sentenza per non avere considerato che il premio di esercizio e l’indennita’ quadri presentano i caratteri della continuita’, della determinatezza e dell’obbligatorieta’, hanno natura retributiva e quindi non possono essere esclusi dalla base di computo della buonuscita. Lo stipendio in godimento a cui si riferisce la L. n. 829 del 1973, art. 14 e’ costituito dalla retribuzione annua goduta dal ferroviere inclusiva dei due emolumenti in questione, entrambe voci integrative dello stipendio ed essendo il premio di esercizio assimilabile alla tredicesima mensilita’.

Addebitano inoltre alla Corte territoriale di non avere chiaramente definito se la disciplina della buonuscita rientri nell’ambito pubblicistico ovvero in quello privatistico. Ripropongono la questione di illegittimita’ della citata L. n. 829 del 1973, artt. 14 e 36 a loro avviso non esaminata dal giudice del merito.

Il ricorso e’ manifestamente infondato. Pronunciando in altre controversie con identica problematica, questa Corte ha avuto occasione di affermare il principio di diritto, secondo cui con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1995, per i quali, a norma della L. n. 210 del 1985, art. 21, e L. n. 204 del 1995, art. 13, trova ancora applicazione la disciplina dettata dalla L. n. 829 del 1973, art. 14, l’indennita’ di buonuscita va commisurata all’ultimo stipendio in base al quale siano stati versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio, e non potendosi ritenere, al riguardo, che la base di calcolo dell’indennita’ risulti ampliata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale delle norme che prevedevano l’esclusione dal calcolo dell’indennita’ integrativa speciale) e del susseguente intervento del legislatore (L. n. 87 del 1994), posto che la necessita’ di un tale intervento (analogo a quello concernente l’inclusione della tredicesima mensilita’) esclude la vigenza di un principio di onnicomprensivita’ o l’introduzione di un analogo principio da parte della stessa Corte costituzionale; ne’, d’altra parte, un’eventuale disparita’ di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio successivamente alla suddetta data del 31 dicembre 1995 susciterebbe dubbi di illegittimita’ costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., in quanto la diversita’ temporale, diversificando le situazioni, ne impedirebbe il raffronto (cfr. in particolare Cass. 11 febbraio 2002 n. 1936, oltre a Cass. 10 maggio 2002 n. 6738, 28 marzo 2003 n. 4781, 9 aprile 2004 n. 6963, 5 maggio 2005 n. 9340, e numerose altre successive non massimate).

Una volta affermata l’applicabilita’ della citata normativa n. 829 del 1973, priva di qualsiasi rilievo e’ la deduzione dei ricorrenti circa la mancanza di chiarezza della sentenza impugnata se la disciplina della buonuscita rientri nell’ambito pubblicistico ovvero in quello privatistico, dovendosi osservare che fino al 31 dicembre 1995 ogni questione in merito al computo della buonuscita e’ legislativamente risolta nel senso della esclusione, dalla sua base di calcolo, di ogni emolumento diverso da quelli indicati nella L. n. 829 del 1973, art. 14 e nelle successive modifiche (L. 20 marzo 1980, n. 75, art. 8, e L. 29 gennaio 1994, n. 87, art. 1, che hanno aggiunto alla base di calcolo della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilita’ e la percentuale del sessanta per cento dell’indennita’ integrativa speciale), sicche’, fino alla medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformita’ alla previsione di legge, e non gia’ stabilire una disciplina autonoma e diversa, a pena di nullita’ delle relative clausole.

Accertato che il D.B., il D.S., il V. e il S. (dante causa per la M. e le due figlie) furono collocati in quiescenza in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, in applicazione del suesposto principio di diritto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della societa’ resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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