Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5989 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17604/12 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Angelico n. 103, presso lo Studio dell’Avv. Massimo Letizia, che con

l’Avv. Giuseppe Ambrosio, lo rappresenta, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/39/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 18 gennaio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Massimo Letizia, per il ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio delibera di autorizzare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 16/39/12 depositata il 18 gennaio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Campania – in riforma della decisione n. 230/06/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – respingeva il ricorso promosso da L.A. contro l’avviso di accertamento con il quale veniva recuperata IVA 2000 in relazione a prestazioni contabili a favore di numerose aziende che secondo l’Agenzia delle Entrate erano state erroneamente dichiarate in esenzione.

3. La CTR – respinta l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo perchè “la L. n. 289 del 2002, art. 10, prevede, anche nei confronti di chi non ha utilizzato disposizioni agevolative, la proroga di ulteriori due anni” – riteneva l’impugnato avviso “legittimo e motivato” atteso che l’ufficio non si era limitato a recepire acriticamente il contenuto del PVC della GdF e bensì l’aveva “integrato con ulteriori essenziali rilievi non contestati innanzi al giudice di prime cure”.

4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso.

5. Con il secondo logicamente precedente motivo di ricorso – “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7” – il contribuente censurava la CTR perchè in violazione delle disposizioni in esponente aveva ritenuto legittimo l’impugnato avviso nonostante non fosse stato allegato il PVC in esso richiamato.

Il motivo è però inammissibile per difetto di autosufficienza perchè in mancanza di trascrizione dell’impugnato avviso non è possibile a questa Corte verificare la correttezza o meno della statuizione della CTR che – pur in assenza di allegazione – ha ritenuto l’atto fiscale “motivato” (Cass. sez. 3, n. 8569 del 2013; Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009). L’impugnato avviso avrebbe per es. potuto essere “legittimo” perchè riportava il contenuto essenziale del PVC (Cass. sez. 6, n. 9032 del 2013; Cass. sez. trib. n. 13110 del 2012).

5.1. Con il primo motivo di ricorso – “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo” – il contribuente censurava la sentenza per non aver minimamente trattato l’eccezione di nullità dell’avviso per mancanza di allegazione del PVC e poi perchè aveva ritenuto non contestati davanti alla CTP i “rilievi” contenuti nell’avviso mentre invece la ridetta CTP “non era entrata nel merito”.

Il motivo è preliminarmente inammissibile – ma non solo – perchè in realtà con lo stesso non è censurata la mancata o insufficiente motivazione circa l’accertamento di esistenza o inesistenza di un fatto decisivo e controverso o bensì vengono censurate violazioni di legge sostanziale e processuale addebitando alla CTR di aver omesso di pronunciare sulla eccezione di nullità dell’impugnato avviso per causa la non allegazione del PVC e di aver erroneamente ritenuto dirimenti fatti non contestati quando invece gli stessi non potevano dirsi tali (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. 1 n. 4178 del 2007).

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 3.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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