Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5988 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 23/02/2022), n.5988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4176-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE
ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA
SCIPLINO, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
SIELTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29, presso
lo studio dell’avvocato GIOVANNI TORTORICI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 240/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 04/08/2015 R.G.N. 146/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/11/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 4.8.2015, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti rivendicati dall’INPS nei confronti di SIELTE s.p.a. a titolo di oneri a carico dell’impresa derivanti dal licenziamento e dalla successiva collocazione in mobilità c.d. lunga del lavoratore D.V.R. dal 1997 al 2001;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che SIELTE s.p.a. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies (conv. con L. n. 176 del 1998), della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull’impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione;
che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies (conv. con L. n. 176 del 1998), e dell’art. 2948 c.c., n. 4, per avere la Corte territoriale ritenuto che le somme in questione potessero essere annoverate tra quelle da pagare periodicamente ad anno o in un termine più breve, desumendone l’assoggettamento alla prescrizione c.d. breve;
che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b) (così Cass. n. 28605 del 2018);
che, restando logicamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022