Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5988 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18992/2006 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
N.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 861/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
2.2.05, depositata il 09/06/2005.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che nel giudizio promosso da N.F. per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 9 giugno 2005, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda condannando il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere la prestazione richiesta a decorre dal gennaio 1998;
che il Ministero soccombente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, deducendo il difetto della propria legittimazione, eccezione già sollevata in primo grado e reiterata in appello, di cui però il giudice del gravame ha omesso l’esame;
che disposta all’udienza del 14 marzo 2008 la rinnovazione della notificazione del presente ricorso, perchè non eseguita per morte della intimata, il Ministero non ha provveduto a tale incombenza nel termine assegnato;
che esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (cfr. fra le tante Cass. 14 gennaio 2008 n. 625), la mancata rinnovazione della notificazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, senza che si debba provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo (gli aventi causa del) l’intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010