Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5988 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17308/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.L., nonchè Cieffe S.r.l. in persona del suo legale

rappresentante pro tempore P.S., nonchè Kerocarbo S.r.l.

in persona del suo legale rappresentante pro tempore R.F.,

tutte elettivamente domiciliate in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.

11, presso lo Studio degli Avv.ti Gabriele Escalar e Livia Salvini,

che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 16/15/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, depositata il 24 maggio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la ricorrente;

udito l’Avv. Annalisa Fuso, per le controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con l’impugnata sentenza n. 16/15/11 depositata il 24 maggio 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – in riforma della decisione n. 50/01/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Asti accoglieva il ricorso promosso da Autobelbo S.r.l. in liquidazione contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) IVA IRPEG IRAP 1999 con il quale venivano ripresi a tassazione maggiori ricavi in relazione a omesse contabilizzazioni di rimanenze finali e in relazione a vendite sottocosto di auto e ricambi.

La CTR riteneva di dover accogliere il ricorso dapprima osservando che l’ufficio avrebbe dovuto allegare all’avviso il PVC – questo perchè la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3, “intenderebbe esimere l’amministrazione dall’obbligo di allegare all’atto impositivo la documentazione richiamata per relationem alla sola condizione che ne fosse stata operata una generica riproduzione del contenuto essenziale” – mentre nel merito rilevava che in assenza delle condizioni ex lege previste l’ufficio non poteva avvalersi delle presunzioni “supersemplici” stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2 e di qui la conseguenza che da parte del ridetto ufficio non erano state dimostrate le riprese e questo perchè quanto accertato dai verificatori non poteva “individuare una certezza sostanziale”.

L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Resistevano con controricorso B.L. già liquidatore della contribuente Autobelbo S.r.l. nelle more cancellata – nonchè i soci di quest’ultima Cieffe S.r.l. e Kerocarbo S.r.l. – che in limine eccepivano l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione ulteriormente illustrandola in memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I resistenti hanno fondatamente eccepito l’inammissibilità del ricorso con riguardo alla cancellata Autobelbo S.r.l. – difatti come questa Corte ha in più occasioni affermato l’art. 2495 c.c., esclude radicalmente che una Società estintasi a seguito di cancellazione possa mantenere la legittimazione processuale anche a mezzo del suo liquidatore (Cass. sez. un. n. 6070 del 2013; Cass. sez. trib. n. 21188 del 2014).

1.2. Diversamente invece – e particolarmente in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, commi 3 e 4 – deve ritenersi sussistente la sopravvenuta legittimazione processuale dei soci a titolo successorio (Cass. sez. un. n. 6070 cit.; Cass. sez. trib. n. 21517 del 2013).

1.3. Invero questa Collegio – pur prendendo atto che talune statuizioni di questa Corte riprendono un orientamento poi smentito dalle Sezioni Unite n. 6070 cit. senza apparente consapevolezza del contrasto (v. per es. Cass. sez. 6, n. 23916 del 2016; nonchè, Cass. sez. trib. n. 13259 del 2015; secondo le quali spetterebbe appunto all’Amministrazione la dimostrazione dell’an e del quantum delle somme percepite dai soci in sede di bilancio finale, al fine della prova della loro legittimazione passiva; precedentemente a Sezioni Unite n. 6070 cit. v. in questo senso per es. Cass. sez. trib. n. 7676 del 2012) – intende dare continuità alle ridette Sezioni Unite n. 6070 cit. secondo le quali “Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo”, con il conseguente affermato principio di diritto per cui “Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.

2. Con il primo motivo di ricorso – “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – l’ufficio deduceva che la CTR erroneamente aveva ritenuto la nullità dell’accertamento perchè nello stesso non era stato riprodotto il contenuto essenziale del PVC atteso che lo stesso era stato notificato alla contribuente.

Il motivo è fondato alla luce della costante giurisprudenza della Corte secondo cui non occorre allegare all’avviso un documento conosciuto dalla parte (Cass. sez. trib. n. 24254 del 2015; Cass. sez. trib. n. 407 del 2015).

3. Con il secondo motivo di ricorso – “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – vizio di ultrapetizione – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – l’ufficio deduceva che la CTR aveva accertato l’illegittimità dell’utilizzo del metodo induttivo per tutte le riprese e mentre invece la contribuente sotto questo specifico profilo aveva eccepito l’illegittimità della sola ripresa concernente la vendita sottocosto dei ricambi.

3.1. Con il quarto motivo di ricorso – “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – vizio di omessa pronuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – l’ufficio deduceva che la CTR non aveva pronunciato su tutte le domande e ciò per il caso in cui la Corte avesse caso mai ritenuto che la CTR aveva pronunciato solo sulla ripresa a tassazione dei ricavi relativi alla vendita sottocosto di ricambi.

3.2. Con il quinto motivo di ricorso – “Nullità della sentenza per mancanza del requisito previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – l’ufficio deduceva una mancanza di materiale motivazione della sentenza per il caso in cui la CTR avesse inteso che il metodo induttivo riguardava tutte le riprese e questo perchè non ci sarebbe stata spiegazione alcuna circa l’accoglimento del ricorso in ordine alle differenze inventariali.

3.3. I motivi da trattarsi congiuntamente perchè connessi sono però inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi della sentenza atteso che CTR – come evidenziato in narrativa del presente – ha in realtà fondato l’accoglimento del ricorso sulla mancanza di prova di tutte le riprese a tassazione e non sull’annullamento dell’accertamento per l’illegittimità del metodo induttivo utilizzato. E ciò in particolare la CTR ha fatto laddove ha ritenuto che dalle attività dei verificatori non potevasi “individuare una certezza sostanziale di errore/comportamento illecito” (Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. 1, n. 15952 del 2007).

4. Con il terzo motivo di ricorso – “Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” – l’ufficio deduceva che se la Corte avesse considerato che la statuizione di illegittimità dell’accertamento induttivo avesse compreso anche la ripresa relativa alla vendita sottocosto dei ricambi allora la CTR avrebbe dovuto censurarsi per omessa motivazione.

Il motivo è inammissibile perchè con lo stesso viene censurata un’omessa o insufficiente motivazione giuridica da ritenersi irrilevante perchè semmai quel che rileva è l’inesatta applicazione della legge da denunciarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per es. per la violazione del cit. D.P.R. n. 600, art. 39, comma 2 – tanto è vero che in caso di insufficiente o erronea motivazione in diritto la stessa deve essere semplicemente integrata o corretta da questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4 (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. n. 16640 del 2005).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Amministrazione ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese processuali che si liquidano in Euro 7.200,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie ed ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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