Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5988 del 04/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 04/03/2020), n.5988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 21864/2019 R.G. proposto da:
S.L. e S.G., rappresentati e difesi dall’avv. Biagio
Parmaliana, con domicilio in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via S.
Andrea, n. 22.
– ricorrenti –
contro
R.S..
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 5146/2019 della Corte Suprema di Cassazione,
depositata in data 21.2.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
13.6.2019.
Fatto
RILEVATO
che:
il ricorrente ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 5146/2019, nella parte in cui, accogliendo il ricorso dell’istante, ha disposto, in motivazione, il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, in luogo che ad altra sezione della Corte d’appello di Messina.
Diritto
RITENUTO
che:
il ricorso sia meritevole di accoglimento, poichè il giudizio di legittimità aveva ad oggetto una pronuncia della Corte distrettuale di Messina ed anche nel dispositivo il rinvio della causa è stato disposto dinanzi ad altra sezione di tale ufficio giudiziario, mentre l’individuazione, in motivazione, di altra sezione della Corte di Catania quale giudice del rinvio, appare evidentemente il frutto di un mero errore materiale.
PQM
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 5146/2019 emessa da questa Corte di Cassazione e depositata in data 21.2.2019, nel senso che, ove nella motivazione, si legge “la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”, deve leggersi ed intendersi: “la sentenza è cassata in reazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”.
Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020