Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5988 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 04/03/2020), n.5988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso iscritto al n. 21864/2019 R.G. proposto da:

S.L. e S.G., rappresentati e difesi dall’avv. Biagio

Parmaliana, con domicilio in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via S.

Andrea, n. 22.

– ricorrenti –

contro

R.S..

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 5146/2019 della Corte Suprema di Cassazione,

depositata in data 21.2.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

13.6.2019.

Fatto

RILEVATO

che:

il ricorrente ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 5146/2019, nella parte in cui, accogliendo il ricorso dell’istante, ha disposto, in motivazione, il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, in luogo che ad altra sezione della Corte d’appello di Messina.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorso sia meritevole di accoglimento, poichè il giudizio di legittimità aveva ad oggetto una pronuncia della Corte distrettuale di Messina ed anche nel dispositivo il rinvio della causa è stato disposto dinanzi ad altra sezione di tale ufficio giudiziario, mentre l’individuazione, in motivazione, di altra sezione della Corte di Catania quale giudice del rinvio, appare evidentemente il frutto di un mero errore materiale.

PQM

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 5146/2019 emessa da questa Corte di Cassazione e depositata in data 21.2.2019, nel senso che, ove nella motivazione, si legge “la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”, deve leggersi ed intendersi: “la sentenza è cassata in reazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”.

Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA