Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5987 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 23/02/2022), n.5987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2663-2016 proposto da:

RUGIADA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA, 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO BARSANTI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO

MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 672/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/10/2015 R.G.N. 947/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 672 del 2015, la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione a cartella di pagamento per contributi omessi dall’attuale parte ricorrente in riferimento ad apprendista che non aveva partecipato alla formazione esterna all’azienda;

2. la Corte d’appello, richiamando propri precedenti analoghi, ha affermato: a) che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 53, commi 3 e 4, sulla cui scorta il giudice di primo grado aveva accolto la domanda/ avendo accertato che la mancata partecipazione ai corsi di formazione professionale era dipesa da esclusiva scelta dell’apprendista e non dalla condotta datoriale, coesisteva con la L. n. 196 del 1997, art. 16, non comportandone l’implicita abrogazione; b) quest’ultima disposizione aveva ad oggetto la sola mancata partecipazione dell’apprendista ai corsi di formazione esterna, mentre il citato art. 53, descriveva la più grave fattispecie della mancanza di formazione e cioè quella della mera simulazione del rapporto di apprendistato; c) poteva in concreto accadere che, come nel caso di specie, non fosse contestata la mancata formazione dell’apprendista ma semplicemente la mancata frequenza ai corsi esterni di apprendimento; d) né a diversa soluzione induceva il fatto che il citato art. 53, prevedesse un meccanismo sanzionatorio per la sola ipotesi di mancata formazione dipendente da esclusiva responsabilità del datore di lavoro; e) la decadenza dalle agevolazioni contributive sarebbe comminata oggettivamente in base alla previsione della L. n. 196 del 1997, art. 16, comma 2, la quale recita “ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all’azienda da parte dell’amministrazione pubblica competente”;

3. avverso tale sentenza la s.r.l. Rugiada ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo, si deduce la violazione e o falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 16, e si assume che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto coesistente il citato art. 16, e il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 53, del quale denuncia la violazione con il secondo mezzo, e si assume che la Corte di merito non ha colto l’efficacia innovativa della disposizione citata che non impone più la formazione esterna per gli apprendisti parlando esclusivamente di formazione senza imporne le modalità, e reputa erronea la duale applicazione delle norme richiamate, l’una per dichiarare il mancato adempimento della qualificazione, l’altra per sanzionare simile asserita violazione;

5. con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’incontestata impossibilità assoluta, per la società, ad assolvere alla formazione esterna dell’apprendista, ammesso che tale obbligo ancora sussistesse;

6. con il quarto si denuncia nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio di appello, nei confronti dell’agente della riscossione, parte nel giudizio di primo grado;

7. il ricorso è da rigettare;

8. il quarto motivo, da esaminare prioritariamente, è infondato in quanto nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall’istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall’INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest’ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l’eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera denuntiatio litis che non vale ad attribuirgli la qualità di parte (fra tante, Cass. n. 31488 del 2018 e ivi ulteriori precedenti);

9. quanto ai restanti motivi, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, non scalfiscono la decisione impugnata, della quale va tuttavia corretta la motivazione per quanto di seguito si dirà, in continuità con i precedenti di questa Corte, in fattispecie analoghe, da Cass. n. 8564 del 2018 e, da ultimo, Cass. nn. 1510, 4416, 28359 del 2021;

10. il ricorrente assume che la decadenza dai benefici contributivi previsti per il contratto di apprendistato potrebbe derivare solo dall’ipotesi (non riferibile al caso di specie) in cui si sia verificato l’inadempimento del datore di lavoro nel fornire la formazione dovuta, prevedendo il citato art. 53, comma 3, (abrogato dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167), nella formulazione vigente ratione temporis, che: “In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui all’art. 48, comma 2, art. 49, comma 1, e art. 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione”;

11. la L. n. 197 del 1996, art. 16, applicabile ratione temporis (abrogato dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167), prevede, al comma 2, che “Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all’impresa da parte dell’amministrazione pubblica competente”;

12. è assorbente il rilievo che, per entrambe le disposizioni, questa Corte ha rimarcato che la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda in giudizio, l’inadempimento datoriale abbia avuto un’obiettiva gravità, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto (v. in tal senso Cass. n. 8564 del 2018, alla cui più ampia motivazione si rinvia, e le successive conformi richiamate nei precedenti cit. nei paragrafi che precedono);

13. in altre parole, e in tali termini va corretta la motivazione della sentenza impugnata, il profilo di decadenza connesso alla scarsa importanza dell’inadempimento, impeditivo della realizzazione della finalità formativa e professionalizzante propria del contratto, non si è mai agitato e dibattuto in causa rimanendo, dunque, incontestato che l’inadempimento non avesse avuto scarsa importanza;

14. così corretta la motivazione, la sentenza impugnata e’, dunque, immune dalle censure svolte;

15. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

16. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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