Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5987 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROMANO CORRADO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 868/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 16/06/05, depositata il 19/07/2005;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel giudizio promosso da F.G. per il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidita’, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 19 luglio 2005, in parziale riforma della decisione di primo grado impugnata dal Ministero dell’interno e dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha determinato la decorrenza di quella prestazione dal 1 giugno 1984, in luogo di quella del 1 giugno 1996 affermata dal Tribunale di Rossano.

Il giudice del gravame e’ pervenuto a tale conclusione sulla scorta del parere fornito dal consulente tecnico di ufficio nominato nel grado, che si era basato sul referto psichiatrico redatto in data (OMISSIS). Solo da questa data la sindrome depressiva endoreattiva influiva in misura notevole sull’intero complesso invalidante dell’assistibile, poiche’ in precedenza le patologie accertate comportavano una riduzione della capacita’ lavorativa dello stesso del settanta per cento.

La cassazione di questa sentenza e’ stata richiesta da F. G. con ricorso basato su un motivo, poi illustrato con memoria.

Le Amministrazioni intimate non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede, malgrado la eseguita rinnovazione della notificazione del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo, nel denunciare vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata perche’ si e’ riportata in modo acritico alla relazione dell’ausiliare nominato in appello, ignorando immotivatamente le risultanze della documentazione in atti e le specifiche censure mosse alla consulenza tecnica di ufficio dal consulente di parte, proprio sullo spostamento della decorrenza dello stato invalidante. La sindrome depressiva era stata infatti diagnosticata una prima volta nel (OMISSIS) dalla Commissione Medica Periferica per le pensioni di guerra e invalidita’ civile, ma di essa non aveva tenuto l’ausiliare nominato in appello.

Il ricorso e’ infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio fra loro contrastanti, aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza e’ sufficiente, anche se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere cui e’ prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili aliunde, essendo invece necessaria una specifica giustificazione nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice (Cass. 15 maggio 2004 n. 9300).

Qui la Corte territoriale ha sottolineato la conferma fatta dal secondo consulente di ufficio della diagnosi di sindrome depressiva riscontrata all’assistibile, conferma che implica l’esame della precedente indagine, ed ha argomentato in modo congruo sulla diversa data della decorrenza della prestazione, motivata con l’aggravamento della patologia constatato dal referto redatto nel (OMISSIS). Di qui, l’irrilevanza della deduzione del mancato esame da parte del consulente tecnico nominato in appello del verbale della Commissione Medica Periferica, con la diagnosi della sindrome depressiva, a parte la circostanza che tale deduzione risulta smentita dalla conferma della relazione dell’ausiliare in primo grado, il quale aveva dato atto della predetta malattia e della sua esistenza sin da epoca precedente, richiamando, come sostiene il ricorrente in memoria, la certificazione di quella Commissione.

In sostanza, secondo quanto evidenziato nella sentenza impugnata aderendo alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio di secondo grado, la riduzione del settantaquattro per cento della capacita’ lavorativa dell’assistibile si e’ verificata soltanto con l’aggravamento della indicata patologia riscontrato nel (OMISSIS).

Ed in definitiva la critica mossa dal ricorrente si risolve nella contrapposizione di una diversa valutazione della parte del referto medico e della malattia alla data del (OMISSIS) rispetto a quella ritenuta dall’ausiliare nominato in appello e condivisa dal giudice, contro il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, ove il giudice del merito abbia fondato la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione, solo quando si tratti di carenze e deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche o scientifiche errate, e non gia’ di semplici difformita’ tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti alla parte (v. fra le altre, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225, 9 marzo 2001 n. 3519, 22 agosto 2002 n. 12406, 22 maggio 2004 n. 9869, 20 agosto 2004 n. 16392, 22 febbraio 2006 n. 3881).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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