Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5987 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 16496/12 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Master Car S.r.l.;

– intimata –

contro

C.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/01/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Molise, depositata il 16 maggio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Basile Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 60/01/11 depositata il 16 maggio 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Molise confermava la decisione n. 42/01/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto quattro riuniti ricorsi promossi due da Master Car S.r.l. – e due da C.E. “nella sua qualità di ex legale rappresentante della ditta Master Car S.r.l.” – contro gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) IVA IRPEG ILOR 1998 e n. (OMISSIS) IVA 1999.

3. Per quanto di stretto interesse la CTR spiegava la conferma della prima sentenza osservando – in via “assorbente e determinante” che gli avvisi erano da annullarsi tra l’altro per difetto di motivazione per “l’assenza di un’adeguata e critica valutazione dell’ufficio in ordine alle risultanze dell’attività accertativa” recepite “in maniera del tutto acritica” ecc.

4. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, mentre i contribuenti non presentavano difese.

5. Con il secondo più liquido motivo di ricorso – “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 118 att. c.p.c., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 4. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.” l’ufficio deduceva che erroneamente la CTR aveva ritenuto la nullità degli avvisi “per mancanza di autonoma valutazione” degli elementi di fatto contenuti nei richiamati PVC.

6. Anche lasciando in disparte il difetto di autosufficienza – che pure vizia irrimediabilmente il motivo a causa della mancanza di trascrizione degli impugnati avvisi e della mancanza di indicazione del luogo e del tempo della loro produzione processuale (Cass. sez. 3 8569 del 2013; Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009) – il motivo è inammissibile perchè nello stesso in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, vengono in modo inestricabile cumulati censure di legge e vizi di motivazione che sono tra di loro incompatibili e in pratica rimettendo alla Corte la scelta della corretta denuncia che deve proporsi (Cass. sez. 3 n. 21803 del 2015; Cass. sez. 1 n. 21611 del 2013).

7. La ratio decidendi è quindi divenuta definitiva:ciò che comporta essendo la stessa ex se idonea a sorreggere la statuizione di rigetto del ricorso – l’inammissibilità degli altri motivi per mancanza di interesse a coltivarli (Cass. sez. 3 n. 2273 del 2005; Cass. sez. 3 n. 1658 del 2005).

8. In assenza di avversaria costituzione non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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