Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5987 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 04/03/2020), n.5987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16094/2019R.G. proposto da:

M.A., rappresentata e difesa dall’avv. Cosimo Damiano Pantaleo,

con domicilio in Matera alla Via Bramante n. 10.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE DI MATERA, in persona del Direttore

p.t..

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Matera, depositata in data

7.5.2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.9.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ana M., indagata nell’ambito del procedimento penale n. 814/217, ha proposto opposizione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Matera ha revocato l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, sulla scorta della ritenuta carenza dei requisiti reddituali D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 76.

Il giudice dell’opposizione ha confermato il provvedimento di revoca, evidenziando che i redditi risultanti dalla dichiarazione presentata nel 2015 eccedevano l’importo massimo di legge.

Ha ritenuto irrilevanti le ulteriori deduzioni dell’opponente quanto alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, “poichè i redditi di riferimento erano relativi ad un diverso anno di imposta (2014)”.

Per la cassazione di questa ordinanza M.A. ha proposto ricorso in un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 77, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’illogicità della motivazione, assumendo che il giudice dell’opposizione doveva tener conto dei redditi risultanti dall’ultima dichiarazione relativa all’anno precedente alla richiesta di ammissione e quindi di quelli oggetto della dichiarazione 2017, che essendo pari ad Euro 6513,00 consentivano l’ammissione al gratuito patrocinio, dato che la richiesta era stata depositata in data 20.9.2018.

Il motivo è fondato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, nel testo applicabile ratione temporis, può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 11.493,18.

Secondo l’orientamento di questa Corte, per gli effetti di cui si discute occorre considerare il reddito risultante dall’ultima dichiarazione per la quale sia maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione (Cass. pen. 43482/2017).

I requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono – quindi – sussistere nell’anno anteriore al deposito della richiesta, salva la rilevanza di eventuali scostamenti intervenuti prima della definizione del processo, ai fini di un’eventuale revoca del patrocinio a spese dello Stato (Cass. 4429/2017).

Nel caso in esame, il Tribunale ha erroneamente preso in esame i redditi 2016, non considerando che, avendo la ricorrente chiesto l’ammissione in data 20.9.2018, la verifica dei requisiti reddituali andava operata in base alla dichiarazione fiscale 2017 (presentata nell’ottobre di tale anno e ritualmente depositata nel giudizio di opposizione), da cui risultavano redditi pari ad Euro 6513,00, che quindi consentivano alla ricorrente di accedere al gratuito patrocinio.

Il ricorso è accolto.

L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Magistrato del Tribunale di Matera, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del tribunale di Matera, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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