Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5986 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 23/02/2022), n.5986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23107-2018 proposto da:
START S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO, n. 6, presso lo
studio dell’avvocato GAETANO TREZZA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE VALLESI;
– ricorrente –
contro
A.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO STROZZIERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 106/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 16/03/2018 R.G.N. 402/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/11/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 106/2018 aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro decorrente dal 1/7/2015, intercorso tra A.M. e Start Spa.
La Corte territoriale aveva ritenuto che, pur essendo il datore di lavoro una società a partecipazione pubblica, ai rapporti di lavoro con la stessa intrattenuti dovevano essere applicate le regole proprie del rapporto di lavoro privato, di tal che, una volta soddisfatti i requisiti di trasparenza e ed oggettività nella scelta del dipendente, era possibile che il rapporto di lavoro a tempo determinato, in presenza delle necessarie condizioni, potesse essere “convertito” in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Avverso detta decisione proponeva ricorso la Start spa cui resisteva con controricorso A.M..
Nelle more della decisione interveniva rinuncia al ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso intervenuta nelle more del giudizio. Questa Corte ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 13923/2019; Cass. n. 12743/2016).
In coerenza con il principio espresso, si dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione del comportamento processuale della ricorrente.
Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13; comma 1-bis, ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13, comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta ((Cass. n. 2226/2014; Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 3288/2018;
Cass.n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022