Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5986 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
KYMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna, sez. 22, n. 108, depositata il
23.7.2007.
Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aure1io
Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento Iva per l’anno 1999, notificatole il 23.12.2003, con il quale l’Ufficio le aveva contestato il mancato assoggettamento ad Iva di cessioni, considerate operazioni di “cessione intracomunitaria”, benchè in difetto di prova circa l’uscita delle merci dal Territorio dello Stato;
– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con la decisione, tuttavia, riformata, in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale;
– che il nucleo essenziale della decisione del giudice a quo si esprime nei termini di seguito testualmente riportati: “Come già riportato nella, narrativa, la società aveva ricevuto – in relazione all’anno d’imposta 1998 – due processi verbali di constatazione: uno redatto in data 19.06.2000 dal Dipartimento delle Dogane, e altro della Guardia di Finanza in data 31.03.2003. La mancata indicazione del processo verbale di constatazione al quale l’Ufficio aveva inteso riferirsi rende insanabilmente viziata la motivazione dell’atto di accertamento, con conseguentemente nullità dell’atto impositivo de quo. La fondatezza del motivo d’appello proposto in via preliminare ha carattere assorbente e preclude l’esame del merito”;
rilevato:
– che, tale essendo il tenore della decisione impugnata, l’Agenzia propone ricorso per cassazione in due motivi;
– che la società contribuente non si è costituita;
osservato:
– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, u.c.” e formula il seguente quesito: “Se, nel caso in cui un accertamento in materia di Iva per cessioni intracomunitarie, in riferimento a violazioni ivi direttamente indicate, si richiami ad un p.v.c. di cui non indichi l’organo emanante e la data di redazione – essendo stati in precedenza conosciuti e ricevuti dal contribuente due processi verbali, rispettivamente delle Dogane e della Finanza, di cui solo il secondo, peraltro, riferito alle cessioni intracomunitarie e riguardante l’annualità d’imposta 1998 – ed il contribuente non abbia avuto incertezze nel l’individuare il p.v. e, cui l’avviso faceva riferimento, difendendosi in modo completo e congruente con puntuale riferimento ad esso, violi il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, u.c., la sentenza della c.t.r., che, in riforma della decisione della c.t.p. annulli l’accertamento per ritenuto vizio di motivazione in ragione del formale riferimento in esso a p.v. non identificato, non potendosi, invece, addivenire a tale declaratoria allorchè le indicazioni comunque fornite dall’avviso di accertamento siano state tali da consentire un pieno espletamento delle pertinenti difese da parte del contribuente (che nella specie ha lui stesso richiamato stralci del p.v.c. in questione)”;
– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo”, rilevando che, nulla la commissione regionale avesse argomentato in merito alla propria osservazione, secondo cui non vi era dubbio che il contribuente fosse stato compiutamente edotto della pretesa tributaria, atteso che, nelle sue difese, aveva citato il p.v.c. su cui sì fondava la contestazione, richiamandone ampi stralci e allegandolo al ricorso;
considerato:
– che i due motivi di ricorso, che, in quanto strettamente connessi, possono essere unitariamente considerati, sono manifestamente fondati.
– che invero – posto che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, la motivazione dell’avviso di accertamento, che faccia riferimento ad altro atto, impone l’allegazione di quest’ultimo solo se si tratti di atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente – i contenuti dell’atto di appello, riprodotti dall’Agenzia nel rispetto del criterio dell’autosufficienza, consentono di riscontrare che, limitandosi a registrare il mero dato formale della mancata identificazione (quanto a provenienza e data di compilazione), del p.v.c. richiamato nell’atto di accertamento (e già ricevuto dalla società contribuente), la commissione regionale è pervenuta a conclusione del tutto priva di supporto argomentativo in merito alla specifiche e pertinenti difese dell’Agenzia, sicchè, non offre alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (Cass. 1756/06, 890/06) che ha portato al relativo superamento;
ritenuto:
– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
PQM
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010