Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5986 del 08/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 14787/12 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sardegna n.

38, presso lo Studio dell’Avv. Antonio Michele Caporale, che anche

disgiuntamente con l’Avv. Gianluigi Bonifati, lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/05/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 2 maggio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Angela Roveda, per delega dell’Avv. Gianluigi Bonifati,

per il ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con l’impugnata sentenza n. 47/05/11 depositata il 2 maggio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la decisione n. 161/01/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo che aveva respinto i riuniti ricorsi promossi da T.P. contro avvisi di accertamento con i quali venivano recuperati a tassazione redditi non dichiarati – oltre che costi ritenuti non deducibili e contro una cartella di pagamento emessa in conseguenza.

Per quanto rimasto d’interesse la CTR giudicava nel merito fondata la ripresa perchè riteneva non provata l’affermazione del contribuente secondo cui gli assegni rinvenuti dalla GdF costituivano rimborso di prestiti e non invece – come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate – redditi “in nero” percepiti per attività penalmente rilevanti consistenti nell’organizzare frodi fiscali. In particolare – per la CTR – l’affermazione secondo cui gli assegni erano in realtà a rimborso di prestiti “appariva difficilmente credibile” sia perchè l’attività svolta dal contribuente era quella del tutto diversa di consulente contabile e sia “per i motivi esposti nella sentenza del precedente grado, non contestati di fronte a questa Commissione”. Anzi – sempre a giudizio della CTR – che si trattasse di redditi non dichiarati doveva reputarsi confermato “anche in virtù delle testimonianze e dichiarazioni raccolte”. Osservava infine la CTR che le appena vedute “conclusioni, in un certo senso, confermavano anche la non inerenza dei costi, dal momento che anche questi, fatto ancora non esplicitamente contestato, non si riferiscono alla attività svolta, come affermato dai primi giudici”.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, anche illustrati da memoria, cui l’ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Secondo espressa domanda del contribuente il ricorso per cassazione è soltanto limitato agli avvisi di accertamento IRPEF IVA IRAP n. (OMISSIS) anno 2004 e IRPEF IVA IRAP n. (OMISSIS) anno 2005.

2. Con il primo motivo di ricorso – “Impugnazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.” – il contribuente rimproverava alla CTR di non aver pronunciato sul motivo d’appello con il quale la CTP era stata criticata per “aver posto a base della sua decisione reiettiva del ricorso elementi di prova che, per sua stessa affermazione, non avevano avuto ingresso nel giudizio”.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso – “Impugnazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.” – il contribuente rimproverava alla CTR di aver violato le disposizioni in esponente perchè la pretesa fiscale era stata ritenuta dimostrata sulla base di documenti “che neanche erano stati prodotti dall’ufficio nel corso di tutto il giudizio”.

2.2. I motivi – da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione – sono inammissibili perchè con gli stessi il contribuente non coglie la ratio decidendi della sentenza (Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. 1 n. 15952 del 2007).

2.3. In effetti la CTR non ha – per l’essenziale – eseguito una valutazione documentale. In realtà come si è avuto cura di trascrivere in narrativa del presente la CTR ha invece ricavato una presuntiva dimostrazione della percezione dei redditi non dichiarati – e della non inerenza dei costi – dalla circostanza della incompatibilità con la professione di consulente svolta dal contribuente e dai fatti “non contestati di fronte a questa Commissione”. E – con i motivi di ricorso – non è stata affatto attinta la veduta ratio decidendi appunto nella sostanza fondata sul principio di contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2.

3. Con il terzo motivo di ricorso – “Impugnazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” – il contribuente rimproverava alla CTR una motivazione apparente per aver fatto “mero rinvio al giudizio di primo grado”.

3.1. Il motivo è fondato nella sola parte in cui il contribuente lamenta che la CTR non ha in alcun modo precisato quali fossero i fatti secondari non contestati da cui ha ricavato la prova dell’esistenza di redditi non dichiarati. E – in effetti – l’omessa indicazione dei ridetti fatti secondari non contestati non consente il controllo del ragionamento inferenziale. Il motivo è poi altresì fondato perchè dalla CTR nemmeno è stato precisato quali fossero le “testimonianze e le dichiarazioni raccolte” che in thesi confermerebbero la prova presuntiva.

3.2. Il motivo è invece inammissibile con riguardo ai costi ripresi a tassazione, giacchè la CTR non ha affatto ritenuto documentalmente o presuntivamente provato che gli stessi fossero stati sostenuti per una attività diversa da quella di consulente contabile svolta dal contribuente, bensì la CTR ha diversamente ritenuto che tale circostanza non era stata invece contestata dal contribuente, cosicchè anche in questo caso non viene colta la ratio decidendi.

4. Alla cassazione della sentenza deve pertanto seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi, accoglie il terzo come in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che in altra composizione dovrà decidere la controversia e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA