Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5986 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 04/03/2021), n.5986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7307/2016 proposto da:

(OMISSIS) s.n.c., in persona dei soci e amministratori pro tempore,

P.F., P.G., elettivamente domiciliati in Roma Via Dei

Gracchi 187, presso lo studio dell’avvocato Antonelli Andrea,

rappresentati e difesi dall’avvocato Di Lullo Giovanni, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.n.c., in persona del curatore fallimentare

R.P., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini

n. 88, presso lo studio dell’avvocato Tagliaferro Chiara,

rappresentato e difeso dall’avvocato Consoli Maurizio, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.N., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

da se medesimo;

– controricorrente –

contro

Procuratore Generale Repubblica Trieste, Procuratore Repubblica

Tribunale Trieste, Valdadige Costruzioni S.p.a. in liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2020 dal Cons. Dott. Paola VELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Trieste ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che in data 31/08/2013 aveva dichiarato il fallimento della società e dei soci P.F. e P.G., su istanza dell’avv. C.N., cui era stata riunita la successiva istanza di Valdadige Costruzioni s.p.a. in concordato preventivo.

1.1. Avverso detta decisione la società e i soci propongono sette motivi di ricorso per cassazione, cui C.N. e il Fallimento (OMISSIS) s.n.c. resistono con controricorso, quest’ultimo corredato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo si lamenta la “nullità della sentenza a causa di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’art. 132 c.p.c.” sulle questioni preliminari di cui ai punti 2 (partecipazione all’udienza prefallimentare del solo avv. Ceballos, mero domiciliatario dei creditori istanti; mancata notifica della seconda istanza di fallimento, sia pure con concessione del termine a difesa; notifica del rigetto della prima istanza di ricusazione solo a un socio e mancata sospensione del processo in pendenza di ricusazione) e 5 (difetto del requisito soggettivo, poichè la s.n.c. non esercita di fatto alcuna attività dal (OMISSIS)) del reclamo.

2.1. La censura è manifestamente infondata, in quanto il giudice a quo ha in realtà reso congrua e condivisibile motivazione su tutti i punti sopra indicati (v. pagg. 7-14 della sentenza impugnata).

2.2. In particolare, quanto al difetto del presupposto soggettivo di fallibilità, a causa della cessazione dell’attività, è sufficiente ricordare che la s.n.c. non era stata cancellata dal Registro delle imprese e che per le società costituite in una delle c.d. forme commerciali non ha rilievo l’effettivo esercizio dell’attività (Cass. 23157/2018, 6968/2019).

2.3. Per il resto, è sufficiente appena accennare che: l’eventuale difetto di delega scritta al domiciliatario dei creditori istanti (di cui gli stessi ricorrenti ammettono peraltro l’esistenza per uno dei due difensori) non avrebbe comunque viziato la procedura e leso il diritto di difesa dei fallendi, solo una formale desistenza potendo arrestare il procedimento per dichiarazione di fallimento ritualmente avviato; la mancata notifica della seconda istanza di fallimento non rileva, tanto più essendo stato concesso apposito termine a difesa; che non vi era obbligo di sospensione, e comunque il procedimento era stato rinviato in attesa della decisione sull’istanza di ricusazione, sicchè nessun nocumento poteva derivarne ai fallendi.

3. Il secondo mezzo prospetta ancora la nullità della sentenza per violazione della L. Fall., art. 15 e art. 111 Cost., avuto riguardo ai principi della difesa e del contraddittorio, in relazione all’omessa notifica della seconda istanza di fallimento, alla mancanza di delega di funzioni al giudice delegato su tale seconda istanza e all’illegittima riunione delle due istanze di fallimento.

3.1. La censura è palesemente infondata, poichè, per giurisprudenza costante di questa Corte, non vi è alcun obbligo di notifica dei ricorsi per fallimento successivi al primo regolarmente notificato, essendo onere del debitore seguire lo sviluppo della procedura che sia stata ritualmente instaurata (Cass. 24968/2013, 98/2016, 445/2016, 26276/2017). Per il resto, si tratterebbe semmai di mere irregolarità non rilevanti (cfr. Cass. 20282/2015 sulle caratteristiche essenziali del procedimento prefallimentare in relazione a possibili profili di costituzionalità).

4. Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per la mancata sospensione del processo ex art. 52 c.p.c., con riferimento all’art. 298 c.p.c., in relazione all’omessa notifica del rigetto della prima istanza di ricusazione alle parti diverse dall’ing. P.G. e all’effetto sospensivo della seconda istanza di ricusazione stante la mancata declaratoria di inammissibilità da parte del giudice delegato.

4.1. La censura è manifestamente infondata, poichè la proposizione di un’istanza di ricusazione non determina ipso iure la sospensione del processo, essendo sufficiente che non vengano compiuti atti processuali (Cass. 11225/2019, 25709/2014), come avvenuto nel caso di specie, grazie al rinvio dell’udienza.

5. Il quarto mezzo denunzia nullità della sentenza di fallimento in ragione della sua omessa notifica, nonchè la violazione della L. Fall., art. 17 e art. 137 c.p.c..

5.1. Anche questa censura è palesemente infondata, non potendo certo l’omessa notifica di una sentenza incidere sulla sua validità; in ogni caso, a pag. 33 del ricorso si legge che essa è stata notificata al difensore (a mezzo pec) e ai soci (a mani) sicchè con la tempestiva proposizione del reclamo l’eventuale vizio sarebbe stato sanato.

6. Il quinto motivo, con cui si assume la nullità della sentenza per violazione della L. Fall., artt. 147 e 148, in relazione al fallimento in estensione – per mancanza di istruttoria sul patrimonio dei falliti e confusione delle varie masse attive – è inammissibile per difetto di specificità.

7. Analogamente inammissibile è il sesto mezzo, che contesta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento all’omessa istruttoria sui crediti della società.

7.1. Invero, oltre a veicolare confusamente vizi eterogenei – in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016) – esso trascura che la Corte d’appello ha motivato adeguatamente sui punti in contestazione, tenuto conto che in sede prefallimentare va valutata anche la concretezza e attualità dell’attivo (Cass. 18137/2018) e che ai fini del passivo vanno considerati anche i debiti sub judice o contestati (Cass. 601/2017, 20877/2015).

8. Manifestamente infondato è infine l’ottavo, che lamenta ancora una volta la nullità della sentenza per “carenza di potere”, sul presupposto che dovesse essere la sezione fallimentare – e non quella civile – del Tribunale di Trieste a dichiarare il fallimento, trattandosi di una questione di mera ripartizione interna dei comiti tra le varie sezioni del tribunale che non ridonda in questioni di competenza apprezzabili in questa sede.

9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1), segue la condanna alle spese in favore dei due controricorrenti, liquidate in dispositivo.

10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei due controricorrenti in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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