Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5986 del 04/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 04/03/2020), n.5986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 4994/2019
R.G., proposto da:
Z.C., rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Menotto Zauli e
dall’avv. Fabrizio Gizzi, con domicilio eletto in Roma, alla via
Oslavia n. 30.
– ricorrente –
contro
B.D..
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Pisa, depositata in data
21.1.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
12.11.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
sostituto Procuratore Generale Dott. Celeste Alberto, che ha chiesto
di accogliere il ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Avv. Z.C. ha adito il Tribunale di Pisa, per ottenere la liquidazione del compenso maturato per l’attività svolta in favore del resistente in un giudizio civile di petizione ereditaria.
Il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, rilevando che l’attività professionale era stata svolta dinanzi al Tribunale di Livorno.
Ha altresì osservato che il B., costituendosi in giudizio, si era limitato a sollevare contestazioni di merito e che, solo dopo che, all’udienza del 15.2.2018, l’incompetenza era stata rilevata d’ufficio, aveva chiesto – con la memoria depositata in data 26.2.2018 – di rimettere la causa al Tribunale di Livorno.
La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. Z. sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.
B.D. non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il giudice non poteva dichiarare la propria incompetenza territoriale, poichè la relativa eccezione non era stata formulata tempestivamente ma era stata sollevata solo nella memoria depositata in data 26.6.2018.
Inoltre, la prima udienza si era svolta il 21.12.2017, senza che la questione fosse stata eccepita o rilevata d’ufficio.
Il secondo motivo censura la violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il Tribunale dichiarato la competenza del tribunale di Livorno, benchè il resistente risiedesse nel circondario di Pisa e rivestisse la qualità di consumatore.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 637 c.p.c., comma 3 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’eccezione di incompetenza formulata dal resistente era incompleta, poichè non conteneva la contestazione di tutti i fori concorrenti.
2. Per ragioni di ordine logico va esaminato il secondo motivo di ricorso, che è fondato per le ragioni che seguono.
Il tribunale ha dato atto in motivazione che il resistente non aveva formulato alcuna eccezione in ordine alla competenza, essendosi difeso nel merito, e che, alla seconda udienza, tenutasi in data 15.2.2018, a seguito del rilievo d’ufficio della questione, aveva depositato memorie, chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale di Livorno.
Risulta dagli atti che l’eccezione del resistente non è stata sollevata nella comparsa di costituzione, tempestivamente depositata.
Com’è noto le sezioni unite di questa Corte, con sentenza 4485/2018, hanno stabilito che, nei procedimenti per la liquidazione dei compensi degli avvocati, cui è applicabile il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la competenza del giudice adito per il processo fissata dal comma 2 della citata disposizione, non ha carattere nè funzionale, nè inderogabile, non essendo prevista come tale da una espressa disposizione di legge e non essendo connessa alla funzione del giudice dinanzi al quale è svolto il patrocinio, subendo inoltre gli effetti della connessione (Cass. s.u. 4485/2018, pag. 39, par. 13.1 e pag. 43, par. 16).
Deve inoltre considerarsi che, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art. 3, comma 1, al procedimento di liquidazione dei compensi del difensore si applica il rito sommario di cognizione, con esclusione delle sole disposizioni di cui all’art. 702 ter, comma 2 e 3, per cui, ai sensi dell’art. 702 bis, comma 4, il convenuto è tenuto a costituirsi in cancelleria, nel termine stabilito con il decreto di fissazione della prima udienza, proponendo a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, inclusa l’eccezione di incompetenza – salvo che nei casi di cui all’art. 28 c.p.c. (Cass. 15300/2019).
Il tribunale ha – dunque – erroneamente preso in esame e ritenuto fondata la questione sollevata solo nelle memorie depositate in data 26.6.2018, senza avvedersi della tardività dell’eccezione e della natura derogabile della competenza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, comma 2.
Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle altre censure. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con declaratoria di competenza del Tribunale di Pisa, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese del presente regolamento, con assegnazione del termine di gg. 60 per la riassunzione della causa, decorrenti dalla comunicazione della presente pronuncia.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pisa dinanzi al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese del presente regolamento, con assegnazione del termine di gg. 60 per la riassunzione della causa, decorrente dalla comunicazione della presente pronuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020